Rassegne di Giurisprudenza

Condizioni di legittimità del licenziamento per scarso rendimento

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a cura della Redazione Diritto

Lavoro subordinato - Licenziamento - Licenziamento per scarso rendimento del lavoratore - Legittimità - Valutazione - Presupposti e criteri.
È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 aprile 2023, n. 9453

Lavoro subordinato - Licenziamento disciplinare per scarso rendimento - Inadempimento obblighi contrattuali - Negligenza del lavoratore - Necessità - Onere della prova - Fattispecie.
Ai fini della legittimità del licenziamento per scarso rendimento occorre che il datore di lavoro provi rigorosamente il comportamento negligente del lavoratore e che l’inadeguatezza della prestazione resa non sia imputabile all’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore ed a fattori socio ambientali. La fattispecie del licenziamento per scarso rendimento non è configurabile qualora parte datoriale non dimostri che il mancato raggiungimento dell’auspicato risultato produttivo derivi da un inadempimento degli obblighi contrattuali (a fronte di una condotta negligente del lavoratore) e che sussiste una enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati al dipendente e quanto effettivamente realizzato nei periodi di riferimento, in confronto al risultato globale della media delle prestazioni di tutti i dipendenti adibiti al medesimo incarico.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2017, n. 26676

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Soggettivo - Licenziamento per scarso rendimento del lavoratore - Legittimità - Presupposti e criteri di valutazione - Indici dell'inadempimento.
Il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ. sicché, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento dai essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un'apprezzabile periodo di tempo.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 luglio 2015, n. 14310

Licenziamento - Giustificato motivo oggettivo - Assenze per malattia a "macchia di leopardo" - Eccessività - Prestazione inadeguata - Scarso rendimento - Sussiste - Legittimità del provvedimento risolutorio.
È legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da assenze discontinue, ma sistematiche (costantemente, peraltro, seguite a giorni di riposo del lavoratore), le quali rendano la prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per il datore di lavoro.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 settembre 2014 n. 18678