Rassegne di Giurisprudenza

Riduzione in schiavitù per il caporale che approfitta della vulnerabilità del lavoratore restringendone gli spazi di libertà ed autodeterminazione

 a cura della Redazione Diritto

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Riduzione in schiavitù – Art. 600 cp - Elemento materiale - Approfittamento della condizione di vulnerabilità della vittima - Sfruttamento lavorativo o di altre attività

E’ configurabile il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù connesso alla violazione di norme poste a tutela del lavoratore, in presenza di una condotta dedita all’approfittamento, da parte del soggetto attivo (c.d. caporale), di una situazione di “vulnerabilità” di lavoratori stranieri, ovvero di uno stato di fragilità, tali da indurli ad accettare condizioni lavorative e abitativo-alloggiative inadeguate, pur di non perdere l’opportunità di assicurarsi la sopravvivenza, anche se non totalmente privi di autonomia come il godimento, nella specie, di una certa libertà di movimento.

Corte di Cassazione Sezione 1 penale, Sentenza del 29 aprile 2025, n. 16136

 

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Riduzione in schiavitù - Elemento materiale - Approfittamento della condizione di vulnerabilità della vittima - Stato di soggezione psicologica continuativa - Sfruttamento lavorativo o di altre attività.

Integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù la condotta di chi, approfittando della condizione di vulnerabilità della vittima, anche se preesistente e determinata da situazioni di inferiorità fisica o psichica o di precarietà esistenziale, l’abbia ridotta e mantenuta in uno stato di soggezione psicologica continuativa, della quale si sia valso per sfruttarla sul piano lavorativo o per imporre alla stessa degli altri obblighi di “facere”.

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza 3 luglio 2024, n. 26143

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Riduzione in schiavitù - Stato di soggezione rilevante ai fini della configurabilità del reato - Significativa compromissione della capacità di autodeterminazione - Necessità - Fattispecie

Ai fini della configurabilità dello stato di soggezione, rilevante per l’integrazione del reato di riduzione in schiavitù, è necessaria una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello - che ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all’art. 600 cod. pen., dell’imputato, esercente attività circense, accusato di far vivere un’intera famiglia di origine bulgara al seguito della carovana del circo, in precarie condizioni igieniche, obbligandola a svolgere spettacoli raccapriccianti e lavori defatiganti senza il rispetto degli ordinari tempi lavorativi - ritenendo che detti elementi, pur sintomatici del reato in questione, sono insufficienti alla sua integrazione se ad essi non faccia riscontro un’apprezzabile limitazione della capacità di autodeterminazione della vittima).

Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 31 ottobre 2013, n. 44385

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Riduzione in schiavitù - Condizione analoga alla schiavitù - Situazione di fatto - Estremi costitutivi - Individuazione - Fattispecie

In tema di delitti contro la persona, la condizione analoga alla schiavitù è, ex art. 600 cod. pen., una2446087 situazione di fatto i cui estremi sono configurabili qualora la persona sia ridotta in stato di soggezione e costretta a prestazioni di lavoro stressanti o alla prostituzione, con sfruttamento dei compensi dovutigli con inganno, per abuso di autorità, approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità, oltre che minaccia o violenza. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l’affermazione di responsabilità, in ordine al reato di cui all’art. 600 cod. pen., nei confronti degli imputati, i quali avevano ridotto in soggezione persone provenienti da Paesi dell’Est, privandole dei passaporti, collocandoli in luoghi isolati privi di relazioni esterne, corrispondendo retribuzioni nettamente inferiori alle promesse e imponendo loro contestuali sacrifici di esigenze primarie, alloggi fatiscenti, assenza di servizi igienici, privazioni alimentari, impossibilità di spostarsi sul territorio essendovi veicoli preordinati solo a condurli nei campi e, quindi, rendendoli incapaci di sottrarsi allo sfruttamento, corredato se del caso da violenze e minacce).

Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 12 novembre 2010, n. 40045