Condominio, annullabile il riparto del consumo idrico imputato in parti uguali
Il riparto, ha ricordato il tribunale di Roma, doveva essere effettuato in ragione millesimale
Nel condominio le spese relative all'acqua devono essere ripartite in base agli effettivi consumi qualora siano rilevabili con strumentazioni tecniche. In mancanza, non andranno ripartite in egual misura tra tutti i condòmini, ma, ex articolo 1123, comma 1, c.c., in ragione delle carature millesimali proprietarie. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma mediante sentenza n. 6163 pubblicata il 18 aprile 2023.
Il caso
Due condòmini impugnavano dinnanzi al tribunale capitolino la delibera con cui l'assemblea aveva approvato contestualmente i rendiconti di quattro esercizi finanziari in uno ai riparti spesa. Deducevano l'illegittimità delle ripartizioni poiché le spese afferenti ai consumi idrici erano stato imputate a tutti i condòmini in egual misura, perciò in violazione dei criteri legali sanciti dall'articolo 1123 c.c. e di quanto conformemente previsto dal regolamento di condominio. Il condominio, costituitosi, eccepiva la cessata materia del contendere con riguardo ai riparti dei consumi idrici.
Le decisione
Il decidente ha osservato che l'impugnativa riguardava gli addebiti, afferenti a due rendiconti, dei consumi idrici spalmati in egual misura fra tutti i condòmini. Ha escluso la cessata materia del contendere poiché la sopraggiunta delibera si limitava ad approvare l'ultimo rendiconto (con diversi criteri ripartitivi per tale consumo) senza tuttavia revocare e/o sostituire la pregressa delibera in oggetto (relativa ai precedenti bilanci consuntivi).
Ha ritenuto fondata l'azione in quanto il condominio ha evidenziato che per gli esercizi finanziari contestati la società incaricata non aveva fornito i riparti e le letture dell'acqua. Conseguentemente, i relativi consumi erano stati divisi in parti eguali per evadere gli arretrati. Trattasi di riparto illegittimo violativo del criterio legale di proporzionalità sancito dall'articolo 1123, comma 1, c.c. e della conforme modalità divisoria prevista nel regolamento di condominio.
Il riparto doveva essere effettuato in ragione millesimale. Al riguardo, il giudicante ha richiamato a sostegno dei propri motivi decisori la pronuncia della Cassazione (n. 17557/2014) secondo la quale «…fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'articolo 1123, comma 1, c.c., in base ai valori millesimali delle singole proprietà». In conclusione, il tribunale ha accolto l'impugnazione con riguardo al riparto dei consumi idrici annullando la delibera nella parte in cui era stato approvato il riparto spese per il consumo idrico annoverato nei distinti rendiconti.
Consumo idrico e metodo divisorio
Non è infrequente che le spese idriche vengano ripartite in base al numero degli immobili e non secondo i millesimi. Ciò genera malumori e sovente la diatriba approda, come è accaduto nel caso in annotazione, nelle aule giudiziarie.
La divisione delle spese idriche va ricondotta nell'alveo dei princìpi generali codicistici. Il precetto cardine che disciplina la divisione di tutte le spese condominiali, e quindi anche di quelle idriche, si rinviene nell'articolo 1123 c.c. Stabilisce che le spese si ripartiscono con i millesimi di proprietà e precisa altresì che, qualora si tratti di cose destinate a servire i condòmini in misura differente, le spese dovranno essere ripartite proporzionalmente all'uso che ogni condomino potrà farne. Non si esclude che il regolamento di condominio possa derogarvi prevedendo contrattualmente differenti criteri. Quindi, in assenza di diversa disposizione regolamentare o di specifiche delibere assembleari e nel caso in cui non siano stati installati contatori individuali, le spese dell'acqua andranno ripartite con le quote millesimali, criterio, questo, avallato dagli Ermellini come l'unico corrispondente all'impianto normativo.