Amministrativo

Confermata la sanzione di 3.7 milioni a Viagogo per la violazione delle norme sul secondary ticketing

Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza 10510/2023

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È legittima la sanzione inflitta, ai sensi dell’articolo 1, comma 545, l. n. 232 del 2016, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla società che venda, per finalità commerciali, biglietti sul mercato secondario e a prezzi maggiorati; la norma in parola, infatti, vieta la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione; e consente, in termini di eccezione, la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali. Lo ha deciso il Consiglio di stato con la sentenza 5 dicembre 2023 n. 10510.
Il caso esaminato riguarda la sanzione di 3,7 milioni di euro comminata dall’’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nei confronti della piattaforma di rivendita di biglietti di eventi Viagogo per la violazione delle norme relative al secondary ticketing, ossia la rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo che sono stati acquistati dai canali primari autorizzati (punti vendita fisici/box offices, siti degli organizzatori, siti internet di rivendita primari). A nulla, sono, pertanto, valse le difese di Viagogo che ha strenuamente sostenuto di aver agito come semplice hosting provider avendo messo semplicemente in contatto i potenziali venditori e i potenziali acquirenti al solo fine di facilitare le transazioni economiche, trattando i dati degli utenti con modalità puramente tecniche, passive ed automatiche. Secondo i giudici di Palazzo Spada «risulta in definitiva vietata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione. In termini di eccezione, è consentita la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali. Peraltro, nel caso di Viagogo la finalità commerciale è evidente, stante la natura dell’attività imprenditoriale svolta da una società operante nei servizi della società dell’informazione».

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