Configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso
Reati - Estorsione - Aggravante del metodo mafioso - Configurabilità - Criteri.
La configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del decreto legge n. 152/1991 conv. nella legge n. 203/1991, ovvero l'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., si determinano avendo riguardo ai profili costitutivi dell'azione tipica del consorzio mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva, con la conseguenza che gli ulteriori aspetti presi in considerazione dall'art. 416-bis cod. pen. non assumono valore qualificante. (Fattispecie relativa al reato di estorsione in cui l'autore del reato aveva usato implicita ma inequivoca minaccia a motivo dell'ubicazione dell'attività commerciale della persona offesa in zona sottoposta al controllo di una cosca criminale).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 27 giugno 2018 n. 29416
Reato - Circostanze - Aggravanti in genere - Estorsione - Aggravante di cui all'art. 7, l. n. 203 del 1991 - Caratteristiche della condotta minacciosa - Fattispecie.
La “ratio” sottostante all'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, l. 203/91, risiede nel fine di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea a esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 2 gennaio 2017 n. 32
Reato - Circostanze aggravanti - Aggravante speciale del metodo mafioso - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente. (Nella fattispecie la Suprema corte ha negato che la ricorrenza della circostanza aggravante potesse escludersi per il fatto che la vittima si era immediatamente rivolta alle forze dell'ordine).
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 13 novembre 2015 n. 45321
Reato - Circostanze aggravanti - A effetto speciale - Metodo mafioso - Configurabilità.
L'aggravante del metodo mafioso - a effetto speciale, poiché in forza di essa la pena è aumentata da un terzo alla metà - è configurabile rispetto a ogni delitto, non punito con l'ergastolo, realizzato attraverso una condotta specificamente evocativa della forza intimidatrice derivante dal gruppo associativo di stampo mafioso, indipendentemente dal fatto che il soggetto agente faccia parte o meno del sodalizio mafioso, non potendo invece essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi pone in essere la condotta, anche in concorso con altri.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 13 ottobre 2014 n. 42818
Reati - Aggravante del sodalizio mafioso - Configurabilità - Fattispecie.
La circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 configurabile rispetto a ogni delitto, punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del Cp ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, si applica sia alla condotta di colui che, facendo parte di un'organizzazione criminosa dotata degli elementi costitutivi delineati dall'articolo 416-bis del Cp, ricorra a metodi mafiosi per la commissione dei singoli reati o agisca al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, sia alla condotta di colui che, pur non essendo organicamente inserito nel sodalizio di stampo mafioso, evochi la forza di intimidazione promanante in un certo ambito territoriale dall'associazione di stampo mafioso e sfrutti le conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà del contesto sociale per la più agevole commissione degli illeciti.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 11 maggio 2004 n. 22629