Rassegne di Giurisprudenza

Configurabilità di condotte discriminatorie fondate sull'odio razziale

immagine non disponibile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Reati contro la persona - Istigazione all'odio razziale - Reato ex articolo 3 della legge 654/1975 - Sindaco - Ordinanza giustificata da motivi sanitari non documentati contro l'ingresso di africani e sudamericani.
La regola di non discriminazione enunciata nell'articolo 3 Cost., comma 1, ha lo scopo di assicurare il livello più alto di attuazione del principio di uguaglianza, da intendere come parificazione di tutti gli esseri umani, in guisa da bandire ogni pulsione che alimenti la disuguaglianza e il razzismo (come discriminazione e diniego di diritti e facoltà su sola base etnico-razziale). Nel caso in esame, relativo a ordinanza emessa dal sindaco per motivi sanitari nei confronti di immigrati africani, i giudici hanno ritenuto realizzata una forma di discriminazione, attraverso un atto amministrativo, emanato su pura base razziale, non indicante la ragione per la quale i soli soggetti appartenenti ad una determinata etnia dovessero essere ritenuti "pericolosi" per la salute pubblica.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 17 marzo 2021 n. 10335

Odio razziale e discriminazione - Condotte discriminatorie - Interpretazione della norma incriminatrice - Valutazione giudiziale della condotta nel contesto in cui si colloca.
In tema di discriminazioni fondate sull'odio razziale, l'interpretazione degli elementi normativi presenti nella disposizione di cui all'art. 3, L. 654/1975 ("propaganda di idee"; "odio razziale o etnico"; "discriminazione per motivi razziali") deve essere compiuta dal giudice tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione, e da valorizzare perciò l'esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 16 gennaio 2020 n. 1602

Reati contro la persona - Delitti contro l'eguaglianza - Stranieri - Odio razziale - Circostanze aggravanti - Art. 604 ter c.p.
La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulti intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo al reale pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 22 luglio 2019 n. 32862

Delitti contro l'eguaglianza - Reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico - Propaganda di idee, odio razziale e discriminazione razziale - Nozioni - Individuazione - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la "propaganda di idee" consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata a influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l'"odio razziale o etnico" è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la "discriminazione per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non - invece - sui suoi comportamenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi della disposizione indicata la condotta del ricorrente, parlamentare europeo che, nel contesto di una trasmissione radiofonica, aveva commentato l'incontro avvenuto tra il Presidente della Camera dei deputati ed esponenti delle comunità Sinti e Rom, attribuendo a questi ultimi "una certa cultura tecnologica dello scassinare gli alloggi della gente onesta" e una tendenziale avversione per il lavoro, e giustificando come "un riflesso pavloviano dettato da un'esperienza secolare" l'istinto di "mettere mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via").
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 22 luglio 2019 n. 32862

Delitti - Delitti contro l'eguaglianza - Atti di discriminazione razziale od etnica - Reati previsti dall'art. 3 della l. n. 654 del 1975 - Elemento soggettivo - Individuazione.
In tema di atti di discriminazione razziale od etnica, mentre le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero nell'istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi configurano ipotesi di reato a dolo generico, le condotte consistenti nel commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o nel commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per i medesimi motivi configurano, invece, reati a dolo specifico, in quanto in tali ultime ipotesi il motivo ispiratore eccede la condotta discriminatoria o violenta, mentre nel caso della propaganda o dell'istigazione tale motivo è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori istigati.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 3 ottobre 2008 n. 37581