Penale

Confisca per equivalente del profitto, alle S.U. la ripartizione tra i concorrenti nel reato

La IV sezione penale, ordinanza n. 22935/2024, ha rinviato la questione al massimo consesso dopo aver rinvenuto un contrasto giurisprudenziale “ampio ed annoso”

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di Francesco Machina Grifeo

In caso di più concorrenti nel medesimo reato, saranno le Sezioni unite a chiarire la necessità o meno della “ripartizione” della “confisca per equivalente del profitto del reato” fra i diversi “concorrenti”. La VI sezione penale, ordinanza n. 22935/2024, ha infatti rinviato la questione al “Massimo consesso” dopo aver rinvenuto un contrasto giurisprudenziale “ampio ed annoso”, su un istituto dalle “ricadute incisive sui diritti del Cittadino” e - aggiunge la Corte - “di applicazione sempre più frequente, poiché progressivamente esteso dal legislatore ad un vasto catalogo di reati, di natura diversa tra loro ma legati dal comune denominatore dell’essere determinati da interessi economici”.

In particolare le Sezioni Unite dovranno chiarire “se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali”. E le medesime questioni, chiosa la Corte, si pongono anche con riferimento al sequestro preventivo.

Le Sezioni unite avevano già affrontato la questione con una importante decisione, che però ha ricevuto “letture contraddittorie” da parte della successiva giurisprudenza di legittimità. Il riferimento è alla sentenza n. 26654 del 27/03/2008, “Fisia Italimpianti”, che recita: «Di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perduta l’individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all’arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi».

Subito dopo, però, le Sezioni unite danno atto dell’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di pluralità di indagati, “il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile”.

Si è andato quindi sedimentando nella giurisprudenza di legittimità un orientamento, secondo cui la confisca per equivalente ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l’intera entità del profitto accertato, purché l’espropriazione non venga duplicata o comunque non ecceda nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso; con il corollario per cui risulta irrilevante quale sia la quota di esso eventualmente incamerata dal singolo concorrente nel reato, od anche se questi abbia o meno effettivamente ricavato una parte dello stesso.

E la ragione risiede, secondo i sostenitori di questa tesi, nel carattere “eminentemente sanzionatorio della confisca per equivalente”. La confisca per equivalente, infatti, assolve una funzione sostanzialmente ripristinatoria “imponendo un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo”. Non solo, costituendo una forma di “prelievo pubblico” a compensazione di guadagni illeciti, “consegue alla produzione del profitto illecito e non alla effettiva disponibilità dello stesso, sicché essa s’impone per tutti coloro che siano concorsi a produrre tale profitto, rispondendo essi con i propri beni dell’impossibilità di recuperarlo”.

Secondo un diverso orientamento invece l’ablazione per equivalente può attingere per l’intero importo del profitto le disponibilità di ciascun concorrente nel reato - sempre senza alcuna duplicazione- solamente nel caso in cui la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d’individuare la quota di tale profitto ad ognuno concretamente attribuibile o la sua esatta quantificazione, dovendo l’importo complessivo, altrimenti, essere ripartito tra i vari concorrenti in ragione di quanto da ciascuno percepito.

Infine, un terzo orientamento considera che debba procedersi alla ripartizione della confisca tra i concorrenti nel reato anche nell’ipotesi in cui non sia possibile stabilire la porzione di profitto realizzata da ciascuno. Peraltro, non v’è concordia sul criterio: se, cioè, la suddivisione debba avvenire in parti eguali; oppure se debba aversi riguardo al «grado di responsabilità» del singolo concorrente ed al suo «grado di partecipazione al profitto», desunta anche da criteri sintomatici, dovendosi optare per la suddivisione in parti eguali soltanto in assenza di un criterio attendibile di riparto.

Saranno le Sezioni unite a chiarere la questione.

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