Amministrativo

Consiglio di Stato e Tar: le principali decisioni della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia amministrativa nel periodo compreso tra il 26 e il 30 aprile 2021.

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di Giuseppe Cassano

Nel corso dell'ultima settimana di questo mese di aprile si deve al Consiglio di Stato il contributo chiarificatorio quando alla nozione di pertinenza urbanistica, nonché ai requisiti di validità dell'ordinanza di demolizione di immobili abusivi.
Ancora i Giudici di Palazzo Spada sottolineano la centralità del possesso di un reddito ai fini del permesso di soggiorno e quale sia l'operatività del principio di separazione tra politica e amministrazione nei concorsi pubblici banditi dai comuni più piccoli. Infine, si pronunciano sulle regole che disciplinano la perenzione nel giudizio amministrativo.
Da parte loro i Tar sottolineano, quanto ai concorsi pubblici, la discrezionalità che connota l'attività di individuazione dei criteri di valutazione, quanto alla materia ambientale, i limiti alle istanze di accesso agli atti, e, quanto alla concessione della cittadinanza italiana, i limiti al sindacato giurisdizionale.

PERTINENZA URBANISTICA Consiglio di Stato, sezione VI, 26 aprile 2021, n. 3318
Il Consiglio di Stato si sofferma sulle caratteristiche proprie della pertinenza urbanistica (da non confondere con quella disciplinata dal codice civile), tema, di particolare rilievo giacché incide sulla individuazione del titolo edilizio necessario a realizzare l'opera.
L'apporto pretorio è nel senso che per poter qualificare un'opera edilizia quale pertinenza urbanistica occorre avere riguardo a tre ordini di parametri: il primo è dato dal rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo sono ricollegati, rispettivamente, all'impossibilità di soluzioni progettuali differenti e ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra le esigenze edilizie e il volume realizzato.

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - Consiglio di Stato, sezione VI, 26 aprile 2021, n. 3340
Il Consiglio di Stato, quanto al rapporto tra adozione dell'ordinanza di demolizione, da un lato, e tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso edilizio sanzionato, dall'altro lato, si riporta all'orientamento facente capo all'A.P. n. 9/2017 pronunciandosi nel senso della sua irrilevanza.
Si pone così l'accento sul fatto che, in ipotesi di abusi edilizi, vi è un soggetto (responsabile) che pone in essere un comportamento che contrasta con le prescrizioni dell'ordinamento, confidando (a torto) sulla valenza salvifica dell'omissione dei controlli o comunque della inerzia (persistente) dell'amministrazione in sede di esercizio del potere di vigilanza.


IMMIGRAZIONE Consiglio di Stato, sezione III, 28 aprile 2021, n. 3408
Il Consiglio di Stato affronta il tema dell'immigrazione e si sofferma sulla rilevanza del possesso di un reddito, da parte dello straniero, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.
Si afferma, in merito, come a tal fine quello del possesso di un reddito minimo sia condizione soggettiva non eludibile in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica. Un reddito da lavoro, o altra fonte lecita di sostentamento, è altresì garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite.


COMMISSIONE DI CONCORSO Consiglio di Stato, sezione V, 29 aprile 2021, n. 3436
La questione al vaglio del Consiglio di Stato attiene alla corretta composizione delle commissioni di concorso pubblico. In particolare, l'interrogativo è se l'articolo 35, III, Dlgs n. 165/2001 (che contempla per le procedure di concorso pubblico il principio di separazione tra politica e amministrazione) operi anche nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti (per i quali l'articolo 53, XXIII, L. n. 388/2000, ha introdotto la possibilità di attribuire «ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale»). E cioè a dire, in tali comuni, la presidenza della commissione di concorso può essere ricoperta da soggetti titolari di organi di direzione politica? Il Collegio di Palazzo Spada opta per la tesi della l'applicabilità della norma derogatoria ex articolo 53 cit. così da permettere ai nominati comuni, nell'ambito della loro autonomia statutaria e regolamentare, l'adozione di disposizioni in deroga al principio generale di separazione tra politica e amministrazione.

PERENZIONE Consiglio di Stato, sezione IV. 30 aprile 2021, n. 3447
La pronuncia del Consiglio di Stato attiene alla definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (Dlgs n. 104/2010) come disciplinata ex articolo 1 disp. trans. di detto Codice secondo cui la proposizione della indefettibile e insostituibile istanza di fissazione di udienza non ammette equipollenti rispetto all'atto tipico ivi previsto.
La norma afferma, per implicito ma inequivocabilmente, che il provvedimento adottato in conseguenza dell'istanza de qua riveste la forma giuridica del decreto presidenziale: essa, invero, afferma che il Presidente accoglie con proprio decreto l'istanza di revoca del precedente decreto di perenzione; in tal modo, secondo logica, afferma anche che il Presidente che ritiene di respingere l'istanza lo fa con lo stesso tipo di provvedimento.

CONCORSI PUBBLICITar Lazio, Roma, sezione I bis, 27 aprile 2021, n. 4862
L'adito Tar Lazio-Roma precisa come, posto che l'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura concorsuale è frutto di ampia discrezionalità amministrativa, si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del G.A., impingendo esse nel merito dell'azione amministrativa salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamenti dei fatti.
L'introduzione di una pluralità di specifici criteri, su scala numerica di riferimento differenziata per massimi di punteggio, da un lato, autolimita il potere discrezionale della commissione, dall'altro, rende più compiutamente ricostruibile il percorso seguito dalla commissione nell'attribuire il voto.

AMBIENTE Tar Campania, Salerno, sezione II, 27 aprile 2021, n. 1062
Il Tar Salerno, intervenuto in tema di accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, sottolinea come il Dlgs n. 195/2005, in esecuzione degli obblighi di matrice UE, abbia disposto un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni di carattere ambientale.
Le informazioni ambientali spettano dunque a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un particolare e qualificato interesse.
Il contenuto delle notizie accessibili è esteso alle informazioni ambientali che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'amministrazione non operando il limite dei documenti già nella disponibilità della Pa (che è proprio del sistema ex legge n. 241/1990).

CITTADINANZA ITALIANA Tar Lazio, Roma, sezione I ter, 28 aprile 2021, n. 4935
Il G.A. di Roma si sofferma sulla corretta esegesi dell'articolo 9, I, lettera f, della legge n. 91/1992 secondo cui la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente anni nel territorio della Repubblica da almeno dieci.
L'espressione "può" indica che la residenza nel territorio, per il periodo minimo normativamente indicato, è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue una valutazione, di carattere latamente discrezionale, sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale.
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – IL MASSIMARIO 

Pertinenza urbanistica – Elementi costitutivi (Dpr 6 giugno 2001, n. 380, art. 3)
La pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile quando sussista un oggettivo nesso con l'edificio principale (v. articolo 3, I, lettera e).6, Dpr n. 380/2001) che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce.
A differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un carico urbanistico (esaurendo la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale).
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 aprile 2021, n. 3318

Abusivismo edilizio - Ordinanza di demolizione (Dpr 6 giugno 2001, n. 380, articolo 27)
Il provvedimento con cui viene ingiunta (articolo 27 Dpr n. 380/2001), sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso.
Tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino.
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 aprile 2021, n. 3340

Immigrazione – Permesso di soggiorno – Requisiti reddituali ( Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, articoli 22, 26, 29; Dpr 31 agosto 1999, n. 394, articolo 39)
Ai fini del permesso di soggiorno il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento del cittadino extracomunitario, e del suo nucleo familiare, costituisce condizione soggettiva non eludibile sia perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, sia in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite.
La misura di detto requisito reddituale è stabilita da norme ad hoc (articoli 22, 26, 29 Dlgs n. 286/1998; articolo 39 Dpr. n. 394/1999) che, nel complesso, impongono alla Pa, prima di adottare un provvedimento di diniego, di tener conto dei comprovati fatti sopravvenuti che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno.
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 aprile 2021, n. 3408

Commissione di concorso – Composizione (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 53)
Il principio generalo della separazione tra politica e amministrazione, avuto riguardo ai concorsi pubblici banditi da comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, può essere derogato ex articolo 53, XXIII, legge n. 388/2000. Tale norma ha natura derogatoria o eccezionale, e se ne impone un'interpretazione restrittiva, ma il fatto che essa non contempli espressamente la possibilità di derogare anche ai principi in tema di composizione della commissione esaminatrice nei concorsi non impedisce di ricomprendere, nella deroga, anche tale caso.
Ciò in quanto l'articolo 53 cit. introduce una deroga espressa alla normativa che riserva ai dirigenti comunali la responsabilità degli uffici e dei servizi (articolo 107 Dlgs n. 267/2000). Poiché all'interno di questa ultima disposizione è contenuta anche la norma che attribuisce ai dirigenti «la presidenza delle commissioni di gara e di concorso» allora la possibilità di conferire l'incarico dirigenziale (o di responsabile del servizio) anche ai componenti dell'organo esecutivo implica necessariamente l'attribuzione delle funzioni e dei compiti che a quell'incarico sono, per legge, ricollegati.
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 aprile 2021, n. 3436

Giudizio amministrativo – Perenz ione (Dlgs 2 luglio 2010, n. 104, articolo 82; articoli 1, 2 Allegato 3)
Con il Dlgs n. 104/2010 (Codice Processo Amministrativo) l'istituto della perenzione è stato regolamentato avendosi cura di disciplinarne la transizione: da un lato, l'articolo 1, I, Disp. Trans. di detto Codice consente (rectius, impone) alle parti di presentare una "nuova" istanza di fissazione di udienza, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Codice, purché si tratti di "ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione"; dall'altro il successivo articolo 2 ha previsto l'ultrattività della disciplina previgente "per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice".
L'istituto della perenzione (articolo 82 Codice) ha una doppia anima: quella privatistica, legata alla constatazione di una tacita rinuncia agli atti del giudizio, e quella pubblicistica, la cui ratio è individuabile nell'esigenza di definizione delle controversie che vedano coinvolta la Pa nell'esercizio di poteri amministrativi. Esso impone che vi sia piena certezza riguardo alla correttezza ed effettività della comunicazione dell'avviso di segreteria da cui dipende il decorso del termine per la riproposizione dell'istanza di fissazione.
Consiglio di Stato, sezione IV. sentenza 30 aprile 2021, n. 3447

Concorsi pubblici - Commissione esaminatrice - Discrezionalità (Legge 7 agosto 1990, n. 241)
Nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in merito alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell'ambito delle categorie generali predeterminate dal bando, all'attribuzione della rilevanza e dell'importanza dei titoli stessi, all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del G.A., riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità, e palese arbitrarietà.
L'onere della motivazione (Legge n. 241/1990) è adempiuto con la sola attribuzione del punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come espressione sintetica, ma eloquente, della valutazione tecnica compiuta dalla commissione.
Tar Lazio, Roma, sezine I bis, sentenza 27 aprile 2021 n. 4862

Ambiente - Documenti amministrativi – Accesso (Dlgs 19 agosto 2005 n. 195; Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 22)
La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale (Dlgs. n. 195/2005) prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai rispettivi presupposti di cui agli articoli 22 ss. legge n. 241/1990.
Nell'ottica di consentire il più ampio accesso a tali informazioni (che comunque non si risolve in un sindacato ispettivo sull'attività dell'Pa), sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici.
Tar Campania, Salerno, sezione II, sentenza 27 aprile 2021 n. 1062

Cittadinanza italiana – Diniego – Tutela giurisdizionale (Legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 9)
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino italiano, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del nostro Paese.
La concessione della cittadinanza rappresenta il prodotto di una attenta ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in sede giurisdizionale nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può cioè spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una motivazione che appaia logica, coerente e ragionevole.
Tar Lazio, Roma, sezione I ter, sentenza 28 aprile 2021, n. 4935

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