Contenzioso tributario: l’autotutela in materia fiscale
Contenzioso tributario - Atti impugnabili - Autotutela - Annullamento parziale di un avviso impositivo definitivo - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è impugnabile l'annullamento parziale, adottato nell'esercizio del potere di autotutela, di un avviso impositivo già definitivo, trattandosi di un atto contenente la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria, rispetto a cui, pur se riduttivo dell'originaria pretesa, non può privarsi il contribuente della possibilità di difesa.
Corte di cassazione, sezione V, sentenza 8 luglio 2015 n. 14243
Giurisdizione - Autotutela in materia tributaria - Rifiuto espresso o tacito - Impugnazione - Sindacato giurisdizionale - Contenuto - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere a un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
Corte di cassazione, sezione V, sentenza 20 febbraio 2015 n. 3442
Accertamento tributario -Avviso di accertamento definitivo - Richiesta di ritiro in via di autotutela - Condizioni - Impugnazione del rifiuto - Limiti.
Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
Corte di cassazione, sezione VI -5, ordinanza 2 dicembre 2014 n. 25524
Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Termini per ricorrere - Atto di diniego di rimborso - Istanza di ritiro in autotutela - Effetti sospensivi del termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso l'atto di diniego - Esclusione - Fondamento.
Il termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso l'atto di diniego di rimborso, fissato a pena di decadenza dall'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non è sospeso dalla presentazione di istanza di autotutela all'Amministrazione finanziaria, attese l'autonomia del procedimento concluso dal diniego di rimborso da quello introdotto dalla richiesta di provvedere in autotutela, e, quindi, l'esclusione di qualsiasi interferenza del secondo sull'acquisto della definitività dell'atto assunto a conclusione del primo.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 12 settembre 2012 n. 15220