Civile

Conto corrente cointestato, per investire serve la doppia firma

La Cassazione, sentenza n. 9331 depositata oggi, chiarisce che se il contratto-quadro è sottoscritto solo da uno dei due stipulanti, esso è nullo, con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto

di Francesco Machina Grifeo

Se il “Contratto quadro” per l’acquisto di titoli è sottoscritto soltanto da uno dei cointestatari del conto, le operazioni finanziarie devono considerarsi invalide ed inefficaci. L’importante chiarimento arriva dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione, sentenza n. 9331 depositata oggi, che ha accolto il ricorso di una coppia di risparmiatori contro Unicredit. I correntisti chiedevano di far dichiarare la nullità degli investimenti fatti, dal momento che la firma sul contratto-quadro della donna, cointestataria del conto, risultava apocrifa. L’abilitazione di uno degli intestatari ad operare disgiuntamente, spiega la Suprema corte, è limitata alle operazioni di prelievo “ma non si riferisce alle successive operazioni e iniziative negoziali realizzate tramite l’utilizzo delle somme prelevate”.

La ratio della decisione impugnata invece faceva perno proprio sulla facoltà dei cointestatari di compiere operazioni anche separatamente (articolo 1854 c.c.), il che secondo la banca avrebbe reso le operazioni compiute dal partner che aveva sottoscritto il contratto-quadro, valide e vincolanti anche per la cointestataria.

Con un precedente del 2017 (n. 13764), parzialmente diverso in quanto il contratto quadro era stato firmato da un cointestatario e l’ordine di acquisto era stato dato dall’altro, la Cassazione aveva affermato che «la cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica nessuna efficacia rispetto all’emissione dei relativi ordini di investimento, che sono governati dal contratto-quadro stipulato tra la banca e uno dei cointestatari».

Questo condivisibile arresto giurisprudenziale, si legge nella decisione, “induce a concludere che il meccanismo di cui all’art. 1854 c.c. non sia utile alla difesa di Unicredit in causa, perché trattasi di norma che disciplina il diverso rapporto di conto corrente verso la banca, nei cui confronti opera la responsabilità solidale dei correntisti per i «saldi dei conti» a condizione che sia valido, anche formalmente, il rapporto relativo all’investimento in strumenti finanziari nei confronti dei due investitori”.

Per la Cassazione, dunque, se il rapporto è retto – come nella specie – da un (unico) contratto-quadro sottoscritto solo da uno dei due stipulanti, esso è nullo per difetto di forma scritta, con conseguente travolgimento integrale degli ordini di acquisto per entrambi.

Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta (ai sensi dell’art. 23 Tuf) con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale (ai sensi dell’art. 1420 c.c.) ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa”.

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