Contratti bancari: criteri prestabiliti per il tasso di interesse per relationem
Interessi - Decorrenza - Determinazione - Tasso per relationem - Criteri prestabiliti - Determinazione della banca - Limiti.
Nella vigenza del Dlgs 385 del 1993, articolo 117, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all'unilaterale determinazione della banca.
• Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 26 giugno 2019 n. 17110
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi interessi ultralegali - Convenzione - Determinazione convenzionale 'per relationem' - Ammissibilità - Requisiti - Univocità - Riferimento alle condizioni usualmente praticate - Ammissibilità - Condizioni - Esistenza di discipline vincolanti su scala nazionale - Necessità - Fattispecie.
La convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'articolo 1284, comma 3, del codice civile, quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, sicchè una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento "per relationem" sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la pattuizione sugli interessi di mora fosse affetta da nullità per indeterminabilità del tasso di interessi dovuto, in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 1284, comma 3, del codice civile, siccome genericamente riferentesi al "tasso di massimo scoperto applicato dalle banche sulla piazza di Gaeta").
• Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 18 ottobre 2018 n. 26173
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi contratto di mutuo - Interessi corrispettivi sulle rate scadute - Determinazione convenzionale 'per relationem' - Ammissibilità - Requisiti - Determinabilità del tasso ex articolo 1346 del codice civile - Condizioni - Rilevanza della perizia per eseguire il calcolo - Esclusione.
In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'articolo 1346 del codice civile, è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione.
• Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 marzo 2018 n. 8028
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi - Interessi superiori a quelli legali - Pattuizione - Requisito della forma scritta - Rinvio a criteri estrinseci al documento contrattuale - Ammissibilità - Condizioni.
Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (articolo 1284, ultimo comma, del codice civile) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta.
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 23 febbraio 2016 n. 3480