Civile

Contratti bancari, effetti della cointestazione per gli intestatari

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contratti bancari - Cointestazione di conto corrente - Legittimazione alle operazioni - Proprietà del denaro
Se l'intestatario di un conto corrente bancario (o di un dossier titoli) ne dispone la cointestazione ad altri soggetti, costoro sono legittimati a effettuare operazioni da imputare a quel conto o a quel dossier, ma non divengono proprietari del denaro contabilizzato nel conto corrente (o, meglio, non divengono contitolari del credito spettante al correntista verso la banca) né divengono proprietari degli strumenti finanziari che sono contabilizzati nel dossier.
• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 3 settembre 2019, n. 21963


Contratti bancari - Servizio bancario delle cassette di sicurezza - Apertura della cassetta - Plurima intestazione - Cassetta di sicurezza e conto corrente bancario cointestati - Facoltà spettanti ai cointestatari - Potere di disporre come propri degli oggetti custoditi o delle somme versate appartenenti ad altri - Esclusione.
La cointestazione di una cassetta di sicurezza o di un conto corrente bancario autorizza ciascuno degli intestatari, rispettivamente, all'apertura della cassetta e al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri degli oggetti custoditi o delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 maggio 2013, n. 13614


Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - Plurima intestazione del conto corrente - Contitolarità dell'oggetto del contratto - Presunzione - Limiti.
La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 settembre 2006 n. 19305

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