Civile

Contratti bancari, mediazione obbligatoria anche per mutui e fideiussioni

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di Marco Marinaro


L'obbligo di esperire la mediazione per le liti in materia di contratti bancari si deve ritenere applicabile ai mutui ed anche alle fideiussioni che accedono ai contratti bancari stessi. E se il credito derivante da tali contratti viene azionato mediante un decreto ingiuntivo, la mediazione deve essere svolta dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione del citato provvedimento ed il mancato esperimento conduce alla improcedibilità del giudizio di opposizione, con l'attribuzione di autorità di giudicato al decreto ingiuntivo opposto.

Questi sono i principi affermati in una interessante sentenza del Tribunale di Campobasso del 20 maggio 2015 (estensore Calabria), avente ad oggetto una controversia bancaria e più precisamente il recupero crediti di una banca, cui fanno seguito contestazioni in materia di anatocismo relativi a due mutui chirografari, un conto corrente ed una fideiussione.

Nel caso di specie il giudice molisano, dopo aver concesso alla banca creditrice la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fissava termine per l'avvio della mediazione avvertendo espressamente le parti che - a suo parere - l'opponente deve ritenersi attore in senso sostanziale e che il mancato esperimento della mediazione avrebbe determinato l'improcedibilità dell'opposizione e la conseguente efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo a detrimento proprio della parte opponente. Il tribunale segnalava altresì molto opportunamente che tuttavia - in assenza di una pronuncia sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità e per fugare ogni dubbio – l'istituto di credito avrebbe potuto avere comunque “l'interesse pratico di promuovere esso la mediazione”.

La mediazione non veniva esperita e gli opponenti sostenevano la inapplicabilità della condizione di procedibilità ai mutui e alla fideiussione, chiedendo quindi la separazione della domanda del creditore opposto, relativa al conto corrente rispetto agli altri contratti.

L'eccezione non trova accoglimento in quanto, secondo il giudicante, i contratti di mutui rientrano nell'obbligo di mediazione “per identità teleologica”, poichè la nozione di contratti bancari (articolo 5, comma 1-bis, Dlgs 28/2010) rinvia implicitamente ai contratti stipulati dalle banche (articolo 117 del Testo unico bancario) ed ha quindi una “connotazione soggettiva” (più ampia di quella indicata nel relativo capo del Codice civile). Inoltre, l'espressa possibilità prevista in via alternativa di ricorrere al sistema dell'arbitro bancario finanziario per esperire la condizione di procedibilità, sistema nel quale si rinvia per l'ambito oggettivo ai contratti bancari intesi in senso soggettivo (articolo 115 Tu bancario) ed alle controversie con la clientela, conferma tale lettura. Su questione similare si era espresso il Tribunale di Milano (est. Riva Crugnola) che, con l'ordinanza del 16 marzo 2012, aveva ritenuto che “l'endiadi … contratti assicurativi, bancari e finanziari” utilizzata dal legislatore in materia di mediazione, dovesse essere individuata con riferimento alla natura “professionale” di una delle parti, più che a specifiche categorie contrattuali. Quanto alla fideiussione, essa non può che seguire lo stesso regime relativo all'obbligazione principale cui accede e “rispetto alla quale sussiste vera e propria connessione, e non semplice litisconsorzio facoltativo”.

In conclusione poi, e coerentemente con quanto prospettato alle parti con l'ordinanza con la quale si era disposta la mediazione, il giudice dichiara la improcedibilità del giudizio di opposizione, contestualmente attribuendo autorità di giudicato al decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il tribunale ritiene che “in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda giudiziale cui fa riferimento il legislatore è la domanda di opposizione, non la domanda sostanziale creditoria”. La motivazione è supportata dalla considerazione che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, competono all'opponente gli atti di impulso processuale, anche successivi alla proposizione dell'opposizione (decisiva, in tal senso, la norma di cui all'articolo 653, comma 1, del Codice di procedura civile, la quale prevede che in caso di estinzione del processo, il decreto ingiuntivo acquisti efficacia esecutiva e quindi autorità di giudicato).

Su questo aspetto la decisione rafforza ulteriormente quell'orientamento che sembra iniziare a prevalere nella giurisprudenza. Il contrasto tra i tribunali è ormai noto e vede su fronti contrapposti quei giudici che seguono l'impostazione condivisa anche della sentenza esaminata (Tribunale Prato, est. Iannone, 18 luglio 2011; Tribunale Siena, est. Caramellino, sentenza 25 giugno 2012; Tribunale Rimini, est. Bernardi, 17 luglio 2014; Tribunale Firenze, est. Ghelardini, 30 ottobre 2014; Tribunale Bologna, 20 gennaio 2015; Tribunale Nola, est. Frallicciardi, 24 febbraio 2015; Tribunale Chieti, est. Ria, 8 settembre 2015) e quelli che, invece, ritengono che la improcedibilità travolga anche il decreto ingiuntivo (Tribunale Varese, est. Buffone, 18 maggio 2012; Tribunale Firenze, est. Scionti, 17 marzo 2014; est. Guida, 24 settembre 2014; Guida, 12 febbraio 2015; Tribunale Ferrara, est. Ghedini, 7 gennaio 2015).

Tribunale di Campobasso - Sezione civile - Sentenza 20 maggio 2015

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