Civile

Contratti di fornitura energetica, natura e caratteristiche dei “power purchase agreements”

Dalle clausole all’oggetto, prezzo e durata dei diversi “PPA” (fisici o virtuali, on-site o off-site), una panoramica sulla previsioni contrattuali più “delicate”

Close up of sustainable energy sources, highlighting renewable energy, eco friendly technologies, and environmental conservation.

di Francesco Assegnati, Francesco Piron e Giuseppe Serranò*

Proseguendo la panoramica sulle “attualità” del settore delle energie rinnovabili, il presente intervento analizza le caratteristiche dei contratti di fornitura energetica, i c.d. power purchase agreements (“PPA”) di origine statunitense, ormai di prassi anche in Italia.

Ricordiamo, in via preliminare, che la necessità di produrre e consumare energia pulita ”, ossia proveniente da fonti diverse rispetto a quelle fossili tradizionali (in primis, quella generata da impianti fotovoltaici), imposta non soltanto dalla normativa eurocomunitaria e da quella nazionale, ma anche da valutazioni economiche e geopolitiche, e, non ultima, dalla crescente sensibilità collettiva per la tutela dell’ambiente, è materia di certa attualità, che necessita per la sua implementazione anche di strumenti idonei e tra questi, appunto, quelli per contrattualizzare la cessione di energia elettrica “green” da un produttore “diretto (o da un trader) ad un utente finale. 

La sottoscrizione di un PPA assicura, all’acquirente-utilizzatore di energia, alcuni vantaggi, ed in primis la possibilità di pianificare il proprio comportamento economico-finanziario di medio-lungo periodo, proteggendosi contro la variabilità del mercato e ottenendo una complessiva riduzione dei propri costi e, nel caso di imprese, il miglioramento del proprio profilo ambientale (la “ E ” dell’ormai sempre più utilizzato acronimo “ESG”), con conseguenti positive ricadute reputazionali, aspetto quest’ultimo legato all’origine (appunto, green) dell’energia prodotta.

Ma sotto un profilo pratico, come funzionano i PPA? 

Esistono svariate tipologie, ma per fornire una prima idea, senza, quindi, pretesa di esaustività, occorre, ricordare che non è detto che il PPA abbia ad oggetto un “effettivo” trasferimento di energia. In tal senso ed in relazione a questo aspetto, si suole distinguere tra PPA “fisici” e PPA “virtuali, a seconda che l’acquirente “compri” un certo quantitativo di energia che successivamente riceve dal venditore oppure intenda soltanto ricercare una copertura finanziaria all’oscillazione del prezzo dell’energia, costituendo la produzione del venditore meramente il “sottostante” di quello che è sostanzialmente un titolo “derivato”, che soggiace, quindi, alle regole tipiche di questo tipo di strumenti, come il regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (“EMIR”) e il regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (“REMIT”), strumento quest’ultimo che – va detto incidentalmente – trova applicazione anche ai PPA “fisici qualora l’acquirente sia rivenditore di energia oppure superi la rilevante soglia di consumo annuo di 600 GWh.

Anche i PPA “fisici”, peraltro, non sono tutti uguali: di regola, si distingue tra PPA “on site” e PPA “off site”. 

I PPA “on site – che sono i più semplici – riguardano situazioni in cui l’energia è consumata nello stesso luogo in cui si trova l’impianto di produzione, il quale è direttamente collegato alla rete interna dell’acquirente, costituendo con la stessa uno dei “ Sistemi Semplici di Produzione e Consumo ” (“SSPC”), il più noto dei quali è probabilmente il “SEU” (“ Sistema Efficiente di Utenza ”).

In questo caso, dunque, l’acquirente è anche l’utente finale, il suo rapporto con il produttore è diretto (senza intermediazioni) e l’acquisto di energia elettrica è finalizzato all’autoconsumo. È certamente possibile che vi sia energia prodotta in eccesso dall’impianto, soprattutto in determinati periodi, non oggetto del PPA tra venditore e consumatore, la quale sarà immessa in rete tramite la stessa rete a servizio dell’acquirente. Simili PPA si hanno, ad esempio, nel caso in cui il proprietario o un terzo installi un proprio impianto sul lastrico solare di un edificio a destinazione residenziale o commerciale, sul capannone destinato alla logistica o sul tetto di un’industria e venda l’energia elettrica prodotta ai conduttori delle relative unità immobiliari.

I PPA “off site riguardano, invece, ipotesi – oggettivamente più complesse – in cui l’impianto si trova in un determinato luogo, mentre l’acquirente altrove. 

In questo caso, dunque, il produttore immette l’energia prodotta nella rete in un punto di immissione e l’utente finale la preleva (rectius: preleva analoga quantità di energia elettrica) in un diverso punto di prelievo anche fisicamente molto distante dal primo. Rispetto al caso precedente qui possono assumere uno specifico ruolo soggetti terzi che “mediano i rapporti con il gestore del sistema elettrico nazionale, Terna S.p.A., in relazione al servizio di dispacciamento dell’energia con riferimento al punto di prelievo e al punto di immissione. Inoltre, in tutti i contratti non tipicamente “on site” hanno rilevanza le “garanzie di origine” , ossia quei particolari documenti elettronici previsti oggi dalla direttiva 2018/2001/CE e in Italia dal D.M. n. 224/2023 che attestano che l’energia consumata da un determinato soggetto ha origine “green (o meglio che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati “IGO), ossia deriva da fonte rinnovabile, a tutti gli effetti titoli liberamente negoziabili separatamente dall’energia cui si riferiscono. Sotto un profilo squisitamente legale, il PPA “fisico è per sua natura un contratto sostanzialmente “atipico, privo di una specifica disciplina nell’ordinamento interno anche se, in via generale, lo si potrebbe ricondurre alla più tradizionale “ somministrazione ” di cui agli artt. 1559 ss. c.c., avendo ad oggetto la prestazione periodica di una “cosa, qual è appunto l’“energia elettrica” ai sensi dell’art. 814 c.c. Peraltro, poi, come è noto, alla somministrazione si applicano per analogia ex art. 1570 c.c. le norme del contratto “tipico cui si riferiscono le singole prestazioni, il che, nel caso dei PPA, potrebbe condurre all’applicazione delle norme sulla “vendita di cui all’art. 1470 ss. c.c. (da “incrociare”, però, in linea di principio con le specifiche protezioni contenute nel c.d. “ Codice del consumo ” di cui al d.lgs. n. 206/2005 nel caso in cui l’acquirente acquisti l’energia al di fuori della propria attività di impresa e il venditore sia un “professionista).

Passando alle clausole dei PPA, un contratto di così grande rilevanza economica per le parti coinvolte e con un obiettivo temporale non breve è di solito ampiamente negoziato, tanto che si è ormai formata una prassi sufficiente ad individuarne le previsioni più “delicate, le quali saranno chiaramente per molti aspetti diverse a seconda del tipo di PPA che si intende sottoscrivere.

In via preliminare, è fondamentale individuare con precisione l’“oggetto” del PPA che può comprendere soltanto l’energia elettrica o anche le garanzie di origine. Al riguardo, peraltro, è possibile che il venditore si obblighi a trasferire all’acquirente l’intera energia prodotta o soltanto una parte della stessa, assumendosi il rischio della mancata produzione, e che, a sua volta, l’acquirente si impegni ad acquistare tutta la produzione dell’impianto o solo una sua parte che dovrà, quindi, pagare anche qualora non dovesse effettivamente consumarla. 

La seconda clausola cui prestare particolare attenzione è quella del prezzo” dell’energia (e delle garanzie di origine se di interesse e se separato) che può essere “ fisso ” in quanto predeterminato, “ variabile ” (nel caso in cui, ad esempio, sia collegato al “Prezzo Unico Nazionale”) o, in più rari casi, avere una parte fissa ed una parte variabile. La sussistenza di reciproci impegni delle parti alla vendita/acquisto di un quantitativo di energia prefissato porta poi di consueto alla negoziazione di apposite “ garanzie bancarie o assicurative ” che una parte deve fornire all’altra.

La clausola concernente ladurata” del PPA, così come la possibilità di rinnovo dello stesso e il diritto di recesso riconosciuto ad una o entrambe le parti, dipenderà sia dagli obiettivi di queste ultime che dalla natura del PPA stipulato. La “ decorrenza e l’efficacia del contratto ” potrebbero, d’altra parte, essere legate all’avveramento di talune “ condizioni sospensive ” (realizzazione ed entrata in esercizio di un impianto di nuova costruzione, ad esempio), cui potrebbero aggiungersi “ condizioni risolutive ” connesse ad altri eventi (ad esempio, cessazione del contratto di locazione dell’unità immobiliare ove si tratti di “PPA on site”).

È, infine, frequente nella prassi la negoziazione di altre clausole “tipiche”, come quelle relative alla “ forza maggiore ” e alle “ sopravvenute modifiche normative in corso di contratto ” in grado di incidere sull’eseguibilità e sull’economicità delle singole prestazioni delle parti, così come sul complessivo equilibrio contrattuale, oltre a quelle concernenti la soluzione delle controversie tecniche e contabili (con il ricorso ad esperti di settore) e giuridiche (scelta del foro).

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*A cura di Francesco Assegnati - Partner, Francesco Piron - Partner e Giuseppe Serranò - Senior Associate - CBA Studio Legale e Tributario

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