Rassegne di Giurisprudenza

Contratti sportivi: con il recesso anticipato l'agente del calciatore non ha diritto alla provvigione per la parte non eseguita

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto di agenzia - Agente sportivo - Compenso professionale - Nuovo contratto di prestazione sportiva che si sovrappone ad un precedente - Corresponsione integrale provvigione per il contratto precedente - Applicazione art. 17 comma 2 Regolamento FIGC.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, u.p. del Regolamento Agenti FIGC, nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità a un precedente contratto di prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della provvigione spettante all'agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza; mentre all'agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità sovrapposte, la provvigione è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel contratto nuovo. L'agente sportivo di un calciatore il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non eseguito come disposto dall'art. 1748 del Cc.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 19 gennaio 2021 n. 835

Sport - Federazioni sportive - Statuto e regolamenti interni della f.i.g.c. - Natura - Interpretazione - Criteri di ermeneutica negoziale - Applicazione - Condizioni - Fattispecie.
Le disposizioni contenute nelle cosiddette "carte federali" delle federazioni sportive nazionali - aventi natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato - rappresentano atti di autonomia organizzativa contrattuale e vanno interpretate secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., di modo che, ove sia censurata in sede di legittimità l'interpretazione data alle norme in questione dal giudice di merito, parte ricorrente deve specificare i canoni ermeneutica in concreto violati e il punto e il modo in cui il giudice stesso se ne sia discostato. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tu alcuni impiegati assunti da un comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Nazionale Gioco Calcio (FIGC) e la Federazione stessa, sulla base dell'interpretazione dello statuto di quest'ultima, per il quale la Lega Nazionale dilettanti è tenuta ad avvalersi nella propria attività dai Comitati dipendenti della Federazione, per cui le attività ed i rapporti da essi instaurati sono direttamente riferibili alla FIGC).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 agosto 2007 n. 17067

Sport - Comitato olimpico nazionale italiano - Statuti e regolamenti interni del coni e delle federazioni sportive nazionali - Natura - Clausole dello statuto e del regolamento organico della federazione gioco calcio devolventi agli organi federali la cognizione delle controversie di carattere economico tra tesserati - Deroga alla giurisdizione dell'ago - Esclusione.
Gli statuti e i regolamenti interni dell'ordinamento sportivo, costituito dal Coni, Comitato olimpico nazionale italiano, e dalle Federazioni sportive nazionali, configurano atti amministrativi e atti normativi secondari, provenienti da un ente pubblico. Pertanto, gli articoli 26 dello statuto e 49 del regolamento organico della Federazione italiana gioco calcio (Figc), i quali demandano a organi federali la cognizione di controversie di carattere economico fra soggetti inquadrati nella federazione medesima (cosiddetti "tesserati"), non possono integrare una deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine a una determinata domanda (nella specie, richiesta di un giocatore professionista nei confronti di società sportiva per il pagamento dell'indennità di anzianità), né sotto il profilo dell'istituzione di una giurisdizione speciale, né sotto il profilo dell'introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi limitativi della proponibilità o procedibilità della domanda stessa, l'una e l'altra riservate alle leggi dello Stato o altri atti muniti di pari efficacia, salva restando ogni questione sull'eventuale deroga volontaria alla competenza di quel giudice, ove nelle indicate disposizioni sia ravvisabile un valido compromesso per arbitrato rituale.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 12 maggio 1979 n. 2725