Contratto di agenzia e riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto
Contratto di agenzia - Scioglimento del contratto - Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c. - Spettanza - Condizioni.
L'indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall'art. 1751 cod. civ., non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 15 giugno 2023 n. 17235
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere indennità di scioglimento del contratto - Fatti costitutivi del diritto ex art. 1751 c.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 303 del 1991 - Restituzione portafoglio clienti - Necessità - Fattispecie.
Nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall'art. 5 del d.lgs. n. 65 del 1999). Pertanto, detta indennità non solo sorge al momento dell'effettiva cessazione del contratto, ma presuppone anche che l'agente generale ottenga la restituzione del portafoglio clienti possibilmente, incrementato rispetto al momento della consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in caso di subentro di un nuovo agente all'originario, aveva escluso il diritto del subagente all'indennità in questione, stante la prosecuzione del rapporto di subagenzia con il nuovo agente, senza che il portafoglio clienti fosse restituito al precedente, sul quale pertanto, non poteva farsi gravare alcun onere, neppure in via di regresso o manleva).
• Corte di cassazione, sezione 2 civile, sentenza 22 agosto 2019, n. 21602
Contratto - Cessazione del rapporto - Indennità - Spettanza - Condizioni - Rapporto con una società. (Cc, articoli 1750, 1751, 2285, 2286 e 2323; decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, articolo 3)
A norma dell'articolo 1751 del codice civile il diritto alla indennità di cessazione del rapporto di agenzia (sussistendo le condizioni di cui al comma 1) permane solo se il recesso dell'agente è giustificato da circostanze attribuibili al preponente, ovvero dalla motivazione del recesso per circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essere ragionevolmente pretesa la prosecuzione del rapporto da parte dell'agente. Ove, peraltro, il rapporto di agenzia intercorra con una società le motivazioni del recesso non possono che riguardare fatti che impediscono alla società stessa la prosecuzione dell'attività: irrilevanti, di per sé, rimanendo, i fatti che, come l'età, l'infermità o la malattia, abbiano riguardato la persona del socio, sia pur accomandatario e, come tale, amministratore della stessa (compresa, dunque, la gestione del rapporto contrattuale d'agenzia), i quali, infatti, non determinano alcuna conseguenza sulla prosecuzione dell'attività sociale, salvo, naturalmente, che la loro verificazione abbia indotto il socio accomandatario a recedere dalla società, quanto meno per giusta causa (articolo 2285 del Cc), ovvero gli altri soci a escluderlo, ove abbia conferito la propria opera (articolo 2286, comma 2, del Cc), e sempre che tali evenienze abbiano concorso a integrare una causa di scioglimento della società e, quindi, di cessazione dell'attività sociale, come, ad esempio, la sopravvenuta mancanza di soci accomandatari per oltre sei mesi (articolo 2323 del Cc).
• Corte di cassazione, sezione 2 civile, ordinanza 30 marzo 2018, n. 8008
Rapporto di agenzia - Cessazione del rapporto - Recesso dell'agente - Diritto all'indennità di cessazione del rapporto - Esclusione in caso di assenza delle condizioni previste dalla legge.
In materia di rapporto di agenzia, in caso di cessazione del rapporto per recesso dell'agente non dovuto a età, infermità o malattia dell'agente medesimo e in assenza della prova che sia stato giustificato da circostanze attribuibili al preponente, l'indennità prevista dall'articolo 1751 del Cc non può essere riconosciuta all'agente, indipendentemente dall'apporto che abbia dato allo sviluppo della rete distributiva e agli affari del preponente.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 giugno 2008 n. 15784
Non ripetibili le somme versate nel corso del rapporto di convivenza salvo quando eccedano doveri morali e sociali
a cura della Redazione Diritto
Responsabilità 231 anche per la condotta imprudente o incauta del lavoratore
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