Contratto di agenzia, obblighi di correttezza e buona fede a carico del preponente
Agenzia - Contratto - Obblighi di correttezza e buona fede a carico del preponente - Violazione - Recesso dell'agente per giusta causa - Configurabilità - Condizioni - Onere di allegazione a carico dell'agente.
In tema di rapporto di agenzia, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, sicché, in caso di recesso, l'agente ha diritto all'indennità prevista dall'articolo 1751 cod.civ. ove abbia specificamente allegato e dedotto la concreta violazione degli obblighi a carico del preponente, dovendosi comunque escludere che quest'ultimo sia tenuto alla conservazione dei contratti procurati a garanzia dell'interesse di colui che abbia concorso a procurarli, attesa l'assenza di un obbligo di protezione della professionalità dell'agente.
• Corte cassazione, sezione Lavoro, sentenza 29 settembre 2015 n. 19300
Agenzia - Contratto - Obblighi di correttezza e buona fede a carico del preponente - Variazione unilaterale del portafoglio clienti da parte del preponente - Validità - Limiti - Esercizio secondo buona fede – Necessità.
Nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole - ed in particolare quella relativa al portafoglio clienti - può trovare giustificazione nell'esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come esse sono mutate durante il decorso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti ed in ogni caso sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede.
• Corte cassazione, sezione Lavoro, sentenza 2 luglio 2015 n. 13580
Agenzia - Contratto - Obblighi di correttezza e buona fede del preponente - Scioglimento del rapporto - recesso per giusta causa - Diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto.
In seno al rapporto di agenzia il preponente, in forza dell'articolo 1749 cod. civ., è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l'articolo 2119 cod. civ., per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, entrambi fondati su un rapporto fiduciario. Ne discende il diritto dell'agente che receda, di ottenere l'indennità prevista dall'articolo 1751 cod. civ., in caso di cessazione del rapporto.
• Tribunale Bologna, sezione Lavoro, sentenza 7 novembre 2013 n. 847
Agenzia - Contratto - Obblighi di correttezza e buona fede del preponente nei confronti dell'agente – Obbligo di contestazioni immediate – Principio di immodificabilità delle contestazioni.
Ai sensi dell'articolo 1749 cod. civ. il preponente deve agire con lealtà e buona fede nei confronti dell'agente. Nell'agire con lealtà, è obbligata a contestare immediatamente all'agente gli eventuali comportamenti negligenti o scorretti, il tutto per consentirgli una verifica degli stessi e la difesa entro un ragionevole lasso di tempo. Il principio dell'immediatezza delle contestazioni, elaborato nell'ambito del lavoro subordinato, è stato esteso infatti dalla giurisprudenza anche al rapporto di agenzia. Va rilevato, inoltre, che nell'ambito del rapporto di agenzia vale anche il principio dell'immodificabilità delle contestazioni.
• Tribunale Bolzano, sezione Lavoro, Sentenza 17 dicembre 2007, n. 447
Agenzia - Contratto - Obblighi di correttezza e buona fede del preponente nei confronti dell'agente - Articolo 1749 cod. civ. nella formulazione vigente ed in quella antecedente al d.lgs. n. 65/1999 - Comportamento secondo buona fede e correttezza - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Recesso dell'agente per giusta causa - Configurabilità - Diritto dell'agente all'indennità di cessazione del rapporto.
In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell'articolo 1749 cod. civ., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall'articolo 4 del d.lgs. n. 65/1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l'articolo 2119 cod. civ., con il consequenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'articolo 1751 cod. civ. in caso di cessazione del rapporto.
• Corte cassazione, sezione Lavoro, sentenza 12 ottobre 2007 n. 21445