Contratto di assicurazione sulla vita: si applicano le norme sul contratto a favore di terzo
Contratto di assicurazione - Assicurazione sulla vita - Rinuncia alla facoltà di revoca del beneficiario - Eredi del beneficiario morto - Trasmissibilità del diritto
L'art. 1412, comma 2, c.c. in base alla quale, con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita. Di conseguenza, qualora in detto contratto il terzo beneficiario premuoia al disponente (e non ricorrano le dette due evenienze), non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente. Difatti, nel detto contratto la morte del disponente non è, infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma un evento che determina solo la sua esigibilità, e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 15 aprile 2021, n. 9948
Contratti - Assicurazione - Assicurazione sulla vita - a favore di terzo - Designazione del beneficiario compiuta da persona in stato di incapacità naturale - Annullabilità del negozio - Condizioni
La stipula di un'assicurazione sulla vita a favore del terzo, ex art. 1920 c.c., priva il patrimonio del contraente del credito futuro di indennizzo. Se, pertanto, la designazione del beneficiario sia compiuta da persona in stato di incapacità naturale, il pregiudizio per il patrimonio di questa è in re ipsa ed il negozio di designazione annullabile, salvo che nel caso specifico possa ritenersi il suddetto pregiudizio non grave (F.C.).
Corte di cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 16 aprile 2015, n. 7683
Contratti - Assicurazione - Assicurazione sulla vita - Terzo beneficiario - Persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica - Donazion e indiretta - Configurabilità - Stipulazione da parte dell'incapace naturale - Annullabilità
Nell'assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a titolo di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che è ad essa applicabile l'art. 775 c.c., e se compiuta da un incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito (F.C.).
Corte di cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 16 aprile 2015, n. 7683
Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte (chiamata) - Chiamata in garanzia - Dell'assicuratore della responsabilità civile - Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Efficacia nei confronti del soggetto garantito - Fondamento - Natura della garanzia - Irrilevanza - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Ragioni.
In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione.
Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 4 dicembre n. 24707
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte della parte - In genere - Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Effetti - Notificazione della sentenza e dell'impugnazione al suddetto procuratore, e sua legittimazione ad impugnare - Condizioni e limiti
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.
Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 4 luglio 2014 n. 15295
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