Civile

Contratto di lavoro caratterizzato da orario elastico

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a cura della Redazione Lex 4

Lavoro subordinato - Contratto di lavoro part-time - Modificazione unilaterale dell'orario di lavoro - Disponibilità del lavoratore alla chiamata del datore di lavoro - Clausole elastiche - Illegittimità.
Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere “a comando” la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part-time, sono illegittime, atteso che l'esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta che, se le parti concordano un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, va determinata anche la collocazione nell'arco della giornata, e che, se le parti convengono che l'attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione delle giornate lavorative deve essere previamente fissata.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 dicembre 2014 n.25680

Lavoro subordinato - Contratto di lavoro part - time - Modificazione unilaterale dell'orario di lavoro - Disponibilità del lavoratore alla chiamata del datore di lavoro -Clausole elastiche - Illegittimità - Conseguenze - Integrazione del trattamento retributivo - Criteri - Onere della prova.
Le clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere “a comando” la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part - time, sono illegittime, atteso che l'esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell'arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l'attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita. Dall'accertata illegittimità di tali clausole non consegue l'invalidità del contratto part - time, nè la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ma solo l'integrazione del trattamento economico atteso che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso. Grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la maggiore penosità ed onerosità delle prestazioni effettuate in ragione degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla disponibilità richiesta.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 gennaio 2009 n.1721

Lavoro subordinato - Contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da clausole di orario elastico dichiarate nulle - Obbligo di uno specifico compenso per la disponibilità del lavoratore - Sussistenza.
In caso di lavoro a tempo parziale prestato in base a clausole elastiche dichiarate nulle, il trattamento economico spettante al dipendente in base all'articolo 36 della Costituzione deve compensare non solo la prestazione effettivamente eseguita, ma anche la maggiore onerosità derivante alla più ampia disponibilità del lavoratore.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 8 settembre 2003 n. 13107

Lavoro subordinato - Contratto di lavoro caratterizzato da orario elastico - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Effetti - Variazione dell'orario da parte del datore di lavoro senza preventiva concertazione - Inammissibilità - Conseguenze - Obbligo di corrispondere la retribuzione per i periodi di disponibilità .
Poiché la legge definisce soltanto la durata massima della prestazione lavorativa, le parti del contratto di lavoro possono prevedere una convenzione caratterizzata da elasticità dell'orario, in ragione delle mutevoli esigenze del datore di lavoro, subordinatamente ad un minimo di programmazione o preavvertimento, senza che sia necessaria la forma scritta, che è richiesta “ad substantiam” solo per la configurabilità del contratto part – time, anche in tal caso il datore di lavoro non può variare l'orario lavorativo arbitrariamente senza alcuna preventiva concertazione ed è obbligato, pertanto, a corrispondere al dipendente la relativa retribuzione per i periodi di tempo in cui questi è rimasto a disposizione.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 7 luglio 2000 n.9134

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