Contratto di locazione: efficace la disdetta se la notifica viene fatta all'indirizzo del conduttore
Contratto - Locazione - Disdetta - Efficacia e validità - Notifica all'indirizzo del conduttore.
La disdetta del contratto di locazione, quale atto negoziale unilaterale e recettizio, adempiendo alla funzione di impedire la prosecuzione di un rapporto contrattuale, è soggetta alla disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c. e in base a tale ultima disposizione essa si reputa conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, senza che siano rilevanti le modalità di esercizio, salvo che il destinatario non provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne avuto notizia. Quindi, per rendere efficace la cessazione del contratto di locazione è sufficiente che la disdetta venga recapitata dall'agente postale all'indirizzo della parte conduttrice, «poiché in tal modo si concreta la possibilità per il destinatario di venire a conoscenza della missiva».
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 20 giugno 2022, n. 19824
Negozi giuridici - Unilaterali - Recettizi presunzione di conoscenza degli atti negoziali ex art. 1335 c.c. - Indirizzo del destinatario - Fattispecie.
Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto efficace la disdetta del contratto di locazione inviata dal locatore alla società conduttrice presso l'indirizzo, da questa eletto nel contratto, coincidente con l'immobile locato, ancorché, al momento del recapito della dichiarazione, la destinataria non lo occupasse più, avendo ceduto l'azienda ivi esercitata).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 19 luglio 2019, n. 19524
Contratto - Formazione ed elementi del contratto - Clausole vessatorie - Disciplina applicabile - Specifica approvazione per iscritto - Condizioni e limiti
In tema di clausole vessatorie, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1341 cod. civ. richiede la ricorrenza di due condizioni: a) l’idoneità del contratto a regolare una serie indefinita di rapporti; b) la predisposizione unilaterale da parte di uno dei contraenti. Ove, invece, il testo contrattuale risulti concordato, perché presuppone una fase libera di trattative sul contenuto dell’accordo, quale che sia l’autore dello schema di lavoro e quali che siano poi le concrete scelte negoziali assunte dalle parti e lo specifico attivismo nell’attuazione delle stesse, e non vengano in rilievo condizioni generali di contratto, ossia quelle clausole che un soggetto, il predisponente, utilizza per regolare uniformemente i propri rapporti contrattuali, non ricorrono le ragioni che hanno indotto il legislatore, al fine di assicurare la contrattualità effettiva delle singole clausole vessatorie inserite in tali condizioni, a richiedere la specifica loro approvazione per iscritto.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 19 luglio 2019, n. 19524
Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione
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Per il patto di assunzione in prova è richiesto il requisito della forma scritta ad substantiam
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Chiamata in correità: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni
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