Contratto di locazione: il locatore può rifiutare la restituzione dell'immobile se vi è un grave pregiudizio allo stabile
Contratto di locazione - Gravi danni all'immobile - Restituzione della cosa locata - Danni - Rifiuto di restituzione dell'immobile - Grave pregiudizio arrecato allo stabile
In tema di locazione, se il conduttore ha arrecato gravi danni all'immobile locato, oppure ha compiuto sullo stesso delle innovazioni non consentite che rendono necessario, per l'esecuzione delle opere di ripristino, l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia dei contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finche' dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'articolo 1220 c.c., rimane obbligato, inoltre, al pagamento del canone ai sensi dell'art. 1591 c.c., anche se ha smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto".
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6 3, Ordinanza del 23 settembre 2022, n. 27932
Locazione - Rifiuto del locatore alla restituzione dell'immobile - Motivi legittimanti
In tema di rifiuto del locatore a ricevere la restituzione dell'immobile locato, nell'ipotesi in cui l'immobile offerto in restituzione dal conduttore si trovi in uno stato non corrispondente a quello descritto dalle parti all'inizio della locazione, ovvero, in mancanza di descrizione, si trovi comunque in cattivo stato locativo, per accertare se il rifiuto del locatore di riceverlo sia o meno giustificato e dunque legittimo, occorre distinguere a seconda che la cosa locata risulti deteriorata per non avere il conduttore adempiuto all'obbligo di eseguire le opere di piccola manutenzione durante il corso della locazione, oppure per avere il conduttore stesso effettuato trasformazioni e/o innovazioni. Nel primo caso, trattandosi di rimuovere deficienze che non alterano la consistenza e la struttura della cosa e non implicano l'esplicazione di un'attività straordinaria e gravosa, l'esecuzione delle opere occorrenti per il ripristino dello status quo ante rientra nel dovere di ordinaria diligenza cui il locatore è tenuto per non aggravare il danno. Il suo rifiuto di ricevere la cosa è di conseguenza illegittimo, salvo il diritto al risarcimento dei danni per violazione del disposto di cui all'art. 1590 c.c.. Nel secondo caso, invece, poiché l'esecuzione delle opere di ripristino implica il compimento di un'attività straordinaria e gravosa, il locatore può legittimamente rifiutare la restituzione della cosa locata nello stato in cui essa viene offerta.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 24 maggio 2013, n. 12977
Locazione - Immobile - Danni gravi - Restituzione - Rifiuto - Legittimità
Se il conduttore abbia arrecato all'immobile gravi danni o effettuato non consentite innovazioni di tale rilievo che, nell'economia del contratto, sia necessario l'esborso di notevoli somme per eseguire le opere di ripristino, il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è in via di principio legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore; la legittimità del rifiuto del locatore comporta, in applicazione dell'art. 1220 c.c., che fino ad allora persisterà la mora del conduttore, dunque tenuto anche al pagamento del canone ex art. 1591 c.c..
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 24 maggio 2013, n. 12977
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