Civile

Contratto risolto: il venditore deve restituire la caparra

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di Augusto Cirla

La risoluzione del contratto non legittima il venditore a trattenere la caparra confirmatoria che gli è stata versata dall’acquirente. Lo ha affermato la Corte d’appello di Napoli che, con la sentenza del 12 dicembre 2019 (presidente Pizzella, relatore Marinaro), ha respinto l’appello proposto da un venditore il quale, a fronte della richiesta avanzata dal suo acquirente di farsi restituire le somme versate a titolo di caparra confirmatoria e di acconto in esecuzione del contratto di compravendita poi dichiarato risolto in altro giudizio per sua colpa , riteneva che la risoluzione del contratto comportasse il proprio diritto di trattenere la caparra.

La questione
La caparra confirmatoria rappresenta una garanzia dell’esatto adempimento del contratto di compravendita. Una volta pattuita, la parte adempiente che intenda ottenere il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento dell’altra può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro.

Può decidere di recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che è quella di liquidare i danni in via preventiva e in misura stabilita dalle parti, così determinando l’estinzione di diritto di tutti gli effetti giuridici del contratto.

In alternativa può invece chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto e il risarcimento dei danni, che però devono essere provati da chi sostiene di averli subiti.

Una volta chiesti la risoluzione del contratto e il risarcimento integrale del danno perché ritenuto di importo maggiore rispetto alla caparra versata, non è più possibile la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione della caparra perché si vanificherebbe la sua funzione di liquidazione anticipata del danno.

La vicenda
Nel caso esaminato, l’inadempiente acquirente, una volta passata in giudicato la sentenza che aveva riconosciuto il suo inadempimento e dichiarato risolto il contratto, aveva agito verso il venditore per ottenere la restituzione della caparra.

Il venditore eccepiva che l’istanza di restituzione non poteva essere accolta perché la risoluzione del contratto comportava, oltre al risarcimento del danno, anche il suo diritto di trattenere la caparra.

La pretesa di restituzione è stata accolta dal giudice primo grado.

La decisione
La Corte d’appello ha affermato che la domanda di recesso dal contratto, prevista dall’articolo 1385, comma 2, del Codice civile, è alternativa a quella di risoluzione del contratto e che solo alla prima segue il diritto di trattenere gli importi versati come caparra confirmatoria, quale danno prequantificato dalle parti.

Se invece si opta per la seconda soluzione, il danno deve essere quantificato dal danneggiato secondo le regole dettate dal nostro ordinamento e la caparra confirmatoria perde la sua funzione. L’importo deve essere restituito e la domanda può formare oggetto di autonomo giudizio rispetto a quello che accerta la risoluzione del contratto.

Corte d'appello di Napoli, sentenza del 12 dicembre 2019

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