Contributo unificato, nel litisconsorzio i tributi si sommano
Nel processo tributario – per il ricorso cumulativo da litisconsorzio necessario – il Fisco non può pretendere che il contributo unificato sia determinato come somma dei contributi dovuti su ciascuno dei singoli atti impugnati. La “tassa d’ingresso” nel processo, al contrario, va calcolata sul valore della controversia, inteso come la somma dei tributi contenuti nei vari provvedimenti impugnati. Lo ha stabilito la Ctp Vicenza nella sentenza 504/3/2017 (presidente e relatore Giarrusso).
La questione
Dopo aver ricevuto tre intimazioni di pagamento che rideterminavano il contributo unificato, tre contribuenti si opponevano in Ctp sostenendo che il contributo – nel processo tributario – va calcolato applicando al valore della controversia gli scaglioni, che in base al Dpr 115/2002, articolo 13, comma 6 quater, nel testo attuale vanno da un minimo di 30 a un massimo 1.500 euro. Fare riferimento al valore della controversia, in particolare, implica che prima di conteggiare il contributo bisogna sommare i tributi oggetto dei provvedimenti contestati (le sanzioni qualora la contestazione riguardi solo queste ultime).
Il giudizio
La Ctp, accogliendo il ricorso, ha annullato l’operato dell’ufficio ribadendo che l’articolo 104 del Codice di procedura civile dispone che «contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande nel rispetto del principio posto dall'art. 10, secondo comma c.p.c, per il quale le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano fra loro».
L’articolo 29 del Dlgs 546/92 assegna poi il potere di riunire i processi con ricorso cumulativo. Il collegio giudicante ha altresì ribadito che la possibilità del ricorso cumulativo è molto più agevole nel processo tributario rispetto a quello civile perché non vi sono limiti nella competenza per valore del giudice. Quello che rileva è il valore della controversia o lite e non certo il valore del singolo atto contenente il tributo.
Secondo i giudici, nella carenza di disposizioni specifiche per il processo tributario, opera il generico rinvio disposto dall’articolo 1 del Dlgs 546/92. Questo a sua volta impone l’osservanza dell’articolo 10, comma 2, del Codice di rito, secondo il quale il valore della causa, in caso di pluralità di domande proposte nello stesso processo contro la medesima parte, è determinato dalle somme di esse. Il principio esposto dal giudice veneto è difforme rispetto all’interpretazione prospettata sul proprio sito dal Consiglio di giustizia tributaria ove è precisato che «in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art. 14, comma 3-bis».