La Cassazione torna a soffermarsi sull’ambito dell’apprezzamento del giudice della convalida dell’arresto, coniugando le doverose esigenze del controllo con il possibile sconfinamento nell’ambito della legittima valutazione della polizia giudiziaria, che va sindacata comunque avendo riguardo al momento dell’arresto e tenendo conto delle circostanze a quel momento conosciute e conoscibili.
LA MASSIMA
Arresto - Polizia giudiziaria - Arresto in flagranza - Convalida - Apprezzamento del giudice - Limiti. (Cpp, articoli 380, 381 e 391)
In sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli articoli 386, comma 3, e 390, comma 1, del Cpp, deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli articoli 380 e 381 del Cpp, in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento.
La Cassazione torna a soffermarsi sull’ambito dell’apprezzamento del giudice della convalida dell’arresto, coniugando le doverose esigenze del controllo con il possibile sconfinamento nell’ambito della legittima valutazione della polizia giudiziaria, che va sindacata comunque avendo riguardo al momento dell’arresto e tenendo conto delle circostanze a quel momento conosciute e conoscibili.
Il quadro giurisprudenziale
Al riguardo, la Corte si conforma alla giurisprudenza formatasi sul tema, assolutamente costante nella ricostruzione...


