Civile

Controricorso: requisiti di forma e contenuto

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a cura della Redazione Lex 24

Impugnazioni civili -- Controricorso - Requisiti di forma e contenuto - Necessità - Atto successivamente notificato a modifica o integrazione del primo - Inammissibilità.
In tema di giudizio di cassazione, l'articolo 366 cod. proc. civ. si applica anche al controricorso, sicché esso deve essere proposto con un unico atto nel rispetto dei previsti requisiti di contenuto e forma, dovendosi ritenere inammissibile la successiva notifica di un nuovo atto, a modifica od integrazione del primo, sia per quel che concerne l'indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione, sia se abbia lo scopo di colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 marzo 2015 n. 4249

Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto a tempo determinato - Violazione della clausola di contingentamento - Carente descrizione in controricorso della vicenda processuale - Riproposizione dinanzi al giudice di rinvio - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di contratti di lavoro a termine, la questione della violazione della clausola di contingentamento può essere riproposta davanti al giudice di rinvio anche qualora la sua deduzione in primo grado, ed il relativo omesso esame in appello per ritenuto assorbimento, siano prospettati in cassazione con controricorso contenente una carente descrizione della vicenda processuale, trattandosi di atto, con funzione meramente difensiva, che non necessita dell'esposizione sommaria dei fatti di causa.
• Corte di cassazione, sezione VI - Lavoro, ordinanza 7 gennaio 2015 n. 27

Processo del lavoro - ricorso per cassazione - parte vittoriosa in appello - questioni ritenute assorbite dal giudice di appello - controricorso - necessità - principio di autosufficienza - fondamento – portata
La parte vittoriosa in appello, che manifesti alla Cassazione la volontà di conseguire una decisione anche su una questione già ritenuta assorbita, ha l'onere non di proporre ricorso incidentale ma - per il principio di autosufficienza, operante anche nel controricorso ai sensi degli articoli 366, primo comma, nn. 3 e 4, e 370, secondo comma, cod. proc. civ. - di indicare i termini esatti in cui la questione era stata sottoposta al giudice di appello, in modo tale da permettere alla Corte di Cassazione di verificare se essa possa ancora ritenersi “sub iudice”.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 marzo 2011 n. 5970

Impugnazioni civili - Controricorso - Indicazione nell'atto della intestazione alla Corte di cassazione con contestuale riferimento alla sentenza di primo grado e al giudizio di appello - Ammissibilità del controricorso - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il controricorso che, benché formalmente intestato alla Corte di cassazione, contenga il riferimento, quale impugnazione, alla sentenza di primo grado e sia riferito, quale atto costitutivo, all'avverso atto di appello, poiché deve considerarsi difettante degli elementi essenziali indicati nell'articolo 366 cod. proc. civ. (come richiamati dal successivo articolo 370) e, quindi, inidoneo al raggiungimento dello scopo previsto dall'ordinamento ai sensi della norma generale di cui all'articolo 156, secondo comma, dello stesso codice di rito.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 30 aprile 2010 n. 10606

Impugnazioni civili - Ricorso incidentale – Controricorso - Forma e contenuto - Esposizione sommaria dei fatti - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
Il controricorso, avendo la sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, non necessita dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto già esposto nel ricorso principale; tuttavia, quando detto atto racchiuda anche un ricorso incidentale deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l'esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto degli articoli 371, terzo comma, e 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Ne consegue che il ricorso incidentale è inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito imposto dal citato articolo 366 reputarsi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 8 gennaio 2010 n. 76

Impugnazioni civili - Controricorso - Contenuto - Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità - Esclusione - Esposizione dei motivi di diritto - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso e della successiva memoria contenente i motivi di diritto.
In tema di giudizio di cassazione, il controricorso non deve necessariamente riportare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ma deve invece contenere i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 366 n. 4 cod. proc. civ., richiamato dell'articolo 370 secondo comma stesso codice.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 13 marzo 2006 n. 5400

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