Penale

Coordinatore senza obbligo di presenza continua

Il coordinatore per l’esecuzione ha una posizione di garanzia che affianca, in modo autonomo e indipendente, quella del datore e del committente

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di Luigi Caiazza

In materia di sicurezza, il coordinatore per l’esecuzione, in quanto garante per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere edile, riveste una posizione di garanzia che affianca, in modo autonomo e indipendente, quella del datore e del committente. Lo chiarito la Cassazione con la sentenza 24915/21 del 30 giugno.

I fatti si riferiscono all’infortunio mortale di un lavoratore nel corso di lavori di ristrutturazione di un immobile. La responsabilità dell’evento veniva imputata al coordinatore in cooperazione colposa con il committente e il progettista-direttore dei lavori, nei cui confronti si è proceduto separatamente per essere, alla fine, assolti. I giudici di merito, pur prendendo atto del corretto operato dell’imputato per aver previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (Psc) le misure precauzionali idonee e adeguate all’opera, ne hanno ritenuto acclarata la responsabilità quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per aver colposamente omesso di adempiere agli obblighi di vigilanza di cui agli articoli 91 e 92 del Testo unico. Dello stesso avviso non è stata la Cassazione, la quale ha ritenuto che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti affidati dall’articolo 5 del Dlgs n. 494/96, ha un’autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale (in presenza di più imprese e di lavoratori autonomi), ma non è tenuto anche a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative.

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