Civile

Coppie di fatto, la fine della relazione non giustifica la richiesta di rimborso delle spese fin lì sostenute

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di Andrea Alberto Moramarco

È da escludere il diritto del convivente alla ripetizione delle attribuzioni patrimoniali fatte in favore del convivente more uxorio se entrambi i partner hanno contribuito in maniera adeguata e proporzionata alla conduzione della famiglia, facendosi carico di spese diverse senza avanzare richieste patrimoniali nei confronti dell'altro partner durante la relazione. Tali contributi devono intendersi, infatti, come espressione della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, che escludono la restituzione. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Milano 11850/2015.

Il caso - Al centro della vicenda c'è la storia di un uomo e una donna legati da una relazione sentimentale, i quali formavano una effettiva coppia di fatto, essendo andati a vivere insieme con il figlio avuto dalla donna da un precedente matrimonio ed avendo altresì effettuato accertamenti prodromici alla procreazione assistita. Dopo la rottura della relazione e della convivenza, durata circa un paio d'anni, l'uomo con ricorso ex articolo 702-bis del Cpc aveva chiesto la condanna della sua ex al pagamento di più di 30mila euro, quale somma risultante dalla quota del 50% per i canoni di locazione da lui interamente pagati e della quota di pertinenza relativa alle spese di ristrutturazione dell'immobile. La donna replicava sostenendo di essersi fatta carico in via esclusiva e per tutto il corso della convivenza delle spese relative al vitto e alle utenze domestiche, e chiedeva a sua volta il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto degli elettrodomestici, dei quali continuava a godere l'uomo, rimasto a vivere nell'appartamento.

La decisione - Il Tribunale respinge le domande dei due ex e aderisce pienamente all'indirizzo giurisprudenziale per il quale in tema di unioni di fatto «le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto ... configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza»; tali dazioni, poi, «non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo». Il giudice riconosce che, come affermato dagli ex conviventi, da una parte, l'uomo si è fatto carico delle spese dell'affitto e della ristrutturazione della casa e, dall'altra, la donna ha provveduto alle spese quotidiane. Questo però non vuol dire che di tali spese debba essere effettuato un resoconto solo perché la relazione si è interrotta. D'altra parte, nel caso di specie, la ripartizione della contribuzione alle spese familiari ordinarie e straordinarie appare proporzionata ed adeguata alle condizioni economiche di entrambi.

Tribunale di Milano - Sezione XIII civile - Sentenza 22 ottobre 2015 n. 11850

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