Penale

Corrotto e corruttore, condanna per due

Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenze n. 6172 depositata il 17 febbraio

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di Giovanni Negri

Va ammessa la revisione della sentenza di condanna per corruzione, quando in un altro processo per i medesimi fatti il pubblico ufficiale presunto corrotto è stato assolto. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 6172 della Terza sezione penale, depositata ieri con la quale è stata annullata con rinvio l’ordinanza che aveva ritenuto inammissibile l’istanza di revisione.

Sul piano metodologico, la Cassazione osserva che, nel caso di domanda di revoca per inconciliabilità dei giudicati, il controllo che può condurre all’inammissibilità per manifesta infondatezza deve avere per oggetto «la verifica dell’irrevocabilità della sentenza che si vuole abbiano introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna»; il controllo non può invece estendersi alla ”tenuta” della sentenza oggetto della domanda di revisione, che invece va realizzato in contraddittorio. Nello specifico la Corte d’appello, censura la Cassazione, ha trasgredito a quest’ultima prescrizione e, inoltre, ha evitato di considerare la natura del reato di corruzione che è a concorso necessario; per esistere cioè ha bisogno della presenza necessaria di almeno due soggetti, il corrotto e il corruttore.

Le sentenze prese in considerazione avvalorano la domanda di riesame perché arrivano a conclusioni divergenti in merito all’esistenza del fatto e non contengono soltanto valutazioni giuridiche differenti, ma fanno venire meno gli elementi costitutivi del reato. Del resto un principio analogo, quanto alla corruzione, era stato affermato in relazione a una sentenza definitiva di applicazione della pena dopo patteggiamento. A identiche conclusioni, infine, ricorda la Cassazione, si era arrivati anche per quanto riguarda altri casi di reati necessariamente plurisoggettivi, come le fattispecie associative, per la cui esistenza è necessaria la partecipazione di almeno tre persone. L’esclusione della presenza del numero minimo di partecipanti all’associazione per effetto di una sentenza definitiva di assoluzione fa infatti venire meno gli elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza per la quale si chiede la revisione.

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