Civile

Corsia preferenziale, è onere dell'automobilista informarsi sulla riattivazione

La Cassazione, ordinanza n. 3392 depositata oggi, ha nuovamente respinto il ricorso di un gruppo di automobilisti sanzionati la preferenziale di via di Portonaccio a Roma

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, ordinanza n. 3392 depositata oggi, ha nuovamente respinto il ricorso di un gruppo di automobilisti sanzionati per essere transitati nella corsia preferenziale di via di Portonaccio a Roma. La vicenda risale al 2017, quando - nel periodo che va dal 2 maggio al 15 settembre - a seguito della riattivazione della preferenziale il comune elevò, tramite dispositivo elettronico, oltre 300.000 sanzioni coinvolgendo circa 20.000 automobilisti.

Il Tribunale di Roma nel confermare il verdetto del giudice di pace ha affermato che la segnaletica esistente in loco "evidenziava in modo adeguato l'esistenza della corsia preferenziale", e che Roma Capitale "aveva adeguatamente pubblicizzato l'intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall'inizio del mese di maggio 2017".

In particolare, secondo il tribunale di merito, era stata installata una "segnaletica di preavviso a distanza adeguata". Mentre la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, "era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione". Inoltre, dalla documentazione fotografica (risalente al 20 aprile 2017) risultavano visibili tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso, "onde l'esistenza del divieto era facilmente intellegibile per gli utenti della strada". Infine, Roma Capitale aveva affidato ad Agenzia Roma Servizi l'attività di informazione preventiva, proprio per consentire ai cittadini di adeguarsi alla nuova situazione. Informazione evidentemente non andata a segno viste le centinaia di migliaia di sanzioni comminate.

Proposto ricorso, la Suprema corte afferma che non è stata dimostrata "l'inidoneità della segnaletica ad assolvere alla sua funzione informativa e di preavviso del divieto". Mentre il richiamo a due sentenze di segno contrario del Tribunale di Roma (n. 22994/2019 e n. 23535/2019), non è decisivo in quanto, pur volendosene ammettere la definitività, esse si riferiscono a giudizi che pur riguardando violazioni al Cds commesse "nel medesimo luogo" riguardano "altre parti" e diversi "contesti temporali, evidentemente diversi da quelli indicati nei verbali che formano oggetto del ricorso".

Né, come sostenuto dal giudice di secondo grado, si versa in una ipotesi di errore scusabile. Il Tribunale, infatti, ha ribadito che "… è onere dell'utente controllare la segnaletica esistente nelle strade percorse, anche a fronte di una riattivazione di corsia effettuata dopo un periodo di disattivazione della stessa, essendo la segnaletica stradale suscettibile di cambiamento".

Riguardo poi la doglianza che metteva in dubbio non già l'esistenza della taratura originaria dell'apparato Sirio Ves installato a presidio della corsia preferenziale, ma l'autorizzazione alla installazione, la Cassazione afferma che: "La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi".

I dispositivi di rilevamento a distanza degli accessi alle ZTL, conclude la Corte, oltre a disciplinare l'accesso a queste ultime "… consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato".

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