Costi infragruppo indeducibili in mancanza dei requisiti di esistenza e inerenza
Per la deducibilità ai fini delle imposte dirette e per la detraibilità dell'IVA è sempre necessario che la società del gruppo beneficiaria di servizi intercompany abbia tratto dal servizio reso un'effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata
È noto che, nei gruppi d'impresa, alcune prestazioni di servizi sono rese trasversalmente da una società del gruppo in favore delle consociate e i costi di tali servizi sono poi ripartiti tra le varie società beneficiarie dei servizi in base a quanto previsto contrattualmente o altrimenti concordato tra le società del gruppo.
Si può trattare di servizi ad hoc (es., hub manager del gruppo per gli acquisti, information technology) o della gestione di alcune attività d'interesse comune delle società del gruppo (management).
La ratio della prestazione di servizi intercompany risiede (rectius, dovrebbe risiedere!) nel miglior coordinamento delle scelte operative e strategiche del gruppo e nel conseguimento di un'economia di scala mediante la riduzione dei costi di gestione.
Nella prassi, i costi sostenuti per servizi intercompany sono dedotti ai fini delle imposte dirette e l'IVA assolta viene successivamente detratta.
Non sono mancate però riprese a tassazione per IRES, IRAP e IVA (con applicazione delle conseguenti sanzioni) a seguito di accertamenti fiscali per mancanza dei requisiti di inerenza ed esistenza dei servizi infragruppo.
Infatti, affinché i corrispettivi pagati per il servizio siano deducibili ai fini delle imposte dirette e l'IVA sia detraibile, i costi correlati a prestazioni di servizi infragruppo devono rispettare i requisiti di esistenza e inerenza ed è onere della società beneficiaria dei servizi provare l'esistenza del servizio, di averlo ricevuto e la sua inerenza con l'attività d'impresa.
Occorre dunque dimostrare il conseguimento di un reale vantaggio connesso al costo sostenuto e non si ritiene sufficiente la presenza di un contratto per la prestazione di servizi intercompany, né la fatturazione dei servizi resi, essendo necessario dimostrare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla società beneficiaria del servizio.
Nel mirino: l' Ordinanza n. 12268 dell'10.05.2021 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria
Con l'ordinanza de quo, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – accogliendo il terzo motivo del ricorso proposto dai contribuenti - ha censurato la Commissione Tributaria Regionale per deficit di motivazione, essendosi limitata ad evidenziare (senza tener conto delle memorie e documenti prodotti dai contribuenti) che i costi non fossero deducibili in quanto diretti a ridurre la tassazione e non al soddisfacimento di precisi interessi economici dell'impresa.
Nell'ordinanza però la Suprema Corte ha ribadito che:
•in tema d'accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili incombe sul contribuente, il quale è tenuto a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti con l'attività d'impresa in caso di contestazione della relativa congruità;
•ai fini della dimostrazione del reale vantaggio conseguito dalla prestazione dei servizi infragruppo, non è sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla controllante alle controllate, né la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio (principi già affermati da Cass. N. 16840 del 2014; Cass. N. 23164 del 2017).
Quindi, se da una parte, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (rinviando alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame), dall'altra, ha confermato – in linea con gli orientamenti precedenti – che per la deducibilità ai fini delle imposte dirette e per la detraibilità dell'IVA è sempre necessario che la società del gruppo beneficiaria di servizi intercompany abbia tratto dal servizio reso un'effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.
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*A cura di
Avv. Maria Luisa Muserra e Avv. Sofia Zuffi , Studio legale Rinaldi e Associati