Costruzione realizzata su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi: tutela del non proprietario
Separazione e divorzio - Comunione legale tra coniugi - Immobile realizzato sul terreno di proprietà esclusiva dell'altro coniuge - Credito per le spese di costruzione e manodopera - Riconoscimento - Assolvimento dell'onere probatorio – Necessità
La costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. Spetta al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione, previo assolvimento dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 4 novembre 2019 n. 28258
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - In genere costruzione realizzata su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Comunione legale della costruzione - Esclusione - Diritti dell'altro coniuge - Natura meramente obbligatoria - Condizioni.
Il principio generale dell'accessione posto dall'articolo 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure", al momento dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere esclusa soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, poiché l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'articolo 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale. Ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, spettando al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione il diritto di ripetere nei confronti dell'altro le somme spese, ai sensi dell'articolo 2033 c.c.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 29 ottobre 2018 n. 27412
Matrimonio - Costruzione sul fondo del coniuge - Indennizzo - Debito di valore.
La costruzione realizzata da entrambi i coniugi sul fondo di proprietà esclusiva di uno solo dei due, siano essi in regime di comunione legale o meno, appartiene al proprietario del suolo in virtù del principio dell'accessione; all'altro, che abbia impiegato denaro proprio per la realizzazione dell'opera e l'acquisto dei materiali, spetta un indennizzo pari al valore di mercato dei materiali stessi ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l'accessione.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 maggio 2013 n. 13063
Famiglia e minori - Comunione legale - Immobile realizzato su terreno di proprietà esclusiva – E' escluso.
Il "sostegno morale" fornito alla famiglia durante la costruzione di una casa non basta al coniuge per acquisirne la comproprietà. L'immobile realizzato in costanza di matrimonio sul terreno di proprietà esclusiva di uno degli sposi è sempre escluso dalla comunione legale, dal momento che le disposizioni sull'accessione prevalgono sulla disciplina che regola i rapporti patrimoniali degli sposi. Al coniuge non intestatario è riconosciuto però il diritto di ripetere nei confronti dell'altro quanto eventualmente speso per la costruzione.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 settembre 2010 n. 20508
Comunione legale dei beni - Costruzione realizzata da entrambi i coniugi sul terreno di uno di essi - Esclusione - Applicabilità dei principi dell'accessione - Sussiste
Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'articolo 177 del Cc. In siffatta ipotesi, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 dicembre 1997 n. 12595