Civile

Covered warrant, per la firma basta il "point and click"

La Cassazione ha specificato che non serve la firma digitale o qualificata ma è sufficiente la firma elettronica

di Andrea Alberto Moramarco

Ai fini della validità dei contratti di intermediazione finanziaria, non serve la firma digitale o qualificata ma è sufficiente la firma elettronica, che si può apporre cliccando sul bottone di assenso nella propria area riservata della pagina web dell'intermediario. Basta cioè il cosiddetto "point and click". A dirlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 9413/2021.

La vicenda
La controversia ha ad oggetto la domanda di nullità parziale per difetto di forma scritta di un contratto di intermediazione finanziaria, corrente tra un istituto di credito e due coniugi, in relazione alla autorizzazione a concludere operazioni in covered warrant. In particolare, tale autorizzazione veniva fornita attraverso una sottoscrizione online, mediante accesso alla propria area riservata e pressione del bottone di assenso. I due investitori ritenevano però che tale operazione di investimento necessitasse di una firma digitale o qualificata e non di una semplice firma elettronica, quale quella apposta nella fattispecie.
In primo grado il Tribunale dichiarava la nullità del contratto, mentre in secondo grado la Corte d'appello affermava che, ai sensi della normativa applicabile, «era sufficiente la sottoscrizione del documento informatico con firma elettronica "semplice" per integrare il requisito legale della forma scritta anche ad substantiam». In sostanza bastava il "point and click".

La decisione
La questione finiva così all'attenzione dei giudici di legittimità, dinanzi ai quali i due investitori contestavano il verdetto di merito, in quanto non rispettoso della minuziosa disciplina legislativa, che distingue il documento informatico dal contratto informatico, per il quale sarebbe prevista l'adozione della firma elettronica qualificata.
Tale doglianza non è però condivisa dalla Cassazione, che conferma la decisione della corte territoriale. La Suprema corte ripercorre le tappe che hanno segnato l'ingresso e l'evoluzione nel nostro ordinamento della possibilità di sottoscrivere elettronicamente in modo vincolante documenti predisposti in formato digitale: dal Dpr 513/1997, al Dpr n. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa, dal D.lgs. n. 10/2002 al D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale). Tra queste, rilevante è l'articolo 10 del Dpr n. 445/2000, novellato dal Dlgs n. 10/2002, che ha, in sostanza, codificato la distinzione tra firma elettronica o digitale leggera e firma digitale avanzata o pesante, e rafforzato l'efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto con quest'ultima.
Stante tale quadro normativo, il Collegio afferma che nel caso di specie, come ritenuto dai giudici d merito, la firma elettronica è in grado di soddisfare il requisito della forma scritta prevista ad substantiam. D'altra parte, anche il Codice dell'Amministrazione digitale oggi prevede che la firma digitale sia utilizzata solo per quei contratti in cui la forma scritta è prevista a pena di nullità, richiamati dall'articolo 1350 cod. civ., ragion per cui nei contratti bancari o di investimento è sufficiente la mera firma elettronica.

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