Penale

Covid 19, nessuna giustificazione al difensore assente dall'udienza solo perché non elencata tra quelle urgenti

In assenza della notifica via Pec della nuova data, prescritta dalle linee guida, non poteva ritenere "automatico" il rinvio d'ufficio

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di Paola Rossi

Sono pienamente vincolanti le linee guida adottate dai capi degli uffici giudiziari per gestire il rinvio d'ufficio della trattazione delle cause non urgenti, durante la sospensione delle attività giudiziarie resasi necessaria per le restrizioni del lockdown.
È quindi vincolante il Protocollo d'intesa tra Corte d'appello e Consigli dell'ordine degli avvocati del relativo distretto che, in attuazione dell'articolo 83 del Dl 18/2020, abbia previsto per i procedimenti oggetto del rinvio d'ufficio stabilito dalla norma, che vi sarebbe stata specifica notificazione -entro 7 giorni precedenti l'udienza fissata - del decreto contenente la nuova data . Per cui l'avvocato che non aveva ricevuto tale specifica notificazione non poteva ritenere sussistente l'"automatico" rinvio della causa perché non ricompresa nell'elenco di quelle espressamente definite urgenti dal Legislatore. Il ricorrente, a cui nulla era stato comunicato in ordine al rinvio d'ufficio della trattazione della causa non poteva perciò lamentare alcuna nullità dell'udienza svoltasi in sua assenza.

La Cassazione- con la sentenza n. 8344/2022 - ha infatti respinto la giustificazione fornita dall'avvocato dove sosteneva che non rientrando la causa in questione tra quelle espressamente elencate nello stesso Protocollo come "urgenti e non rinviabili" aveva legittimamente ritenuto che operasse il rinvio d'ufficio fino al 31 luglio 2020 disposto in base all'articolo 83 del Dl 18/2020.

Chiarisce la Corte di cassazione che la lametata nullità non sussiste. Infatti, in base alle linee guida - definite vincolanti dalla letterea d) del terzo comma della disposizione del Dl n. 18 - era stabilito che per tutte le cause, non espressamente definite urgenti, il rinvio d'ufficio sarebbe stato comunque comunicato al difensore tramite la notificazione via Pec del decreto di fissazione della nuova udienza. Quindi in assenza di tale comunicazione il difensore non era in alcun modo autorizzato - secondo la Cassazione - a ritenere che "per materia" la propria causa fosse d'ufficio automaticamente rinviata a data successiva al 31 luglio 2020. L'udienza trattata davanti al sostituto, il difensore nominato dal giudice, è stata quindi ritenuta pienamente valida.

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