Civile

Covid e Dpcm: la Consulta si pronuncerà sulla legittimità

Secondo il Giudice di pace di Frosinone due Dl avrebbero delegato la funzione legislativa al Governo

di Francesco Machina Grifeo

Il 22 settembre prossimo la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla dibattuta questione se l'affidamento della gestione della pandemia ai Dpcm, cioè ai decreti del presidente del Consiglio dei ministri, sia legittima o meno. Una prassi finita più volte sotto accuse durante il Governo Conte 2 ma a cui ha fatto ricorso anche il Governo Draghi (con la previsione, nel marzo scorso, della chiusura delle scuole in zona rossa e per il Green pass dallo scorso luglio).

Al vaglio della Corte passeranno dunque le disposizioni di due decreti legge del governo Conte - il numero 6 del 23 febbraio e il numero 19 del 25 marzo - che secondo il Giudice di pace di Frosinone avrebbero delegato la funzione legislativa al Governo, il quale poi l'avrebbe esercitata attraverso l'emanazione di meri atti amministrativi. Così esercitando una funzione legislativa che invece è propria soltanto del Parlamento, che può delegarla solo con una legge-delega e comunque mai ad atti amministrativi. Non solo: per il giudice che ha investito la Consulta si è violato l'articolo 78 della Costituzione perché solo lo stato di guerra può giustificare poteri speciali.

Con la sentenzan. 37 del marzo scorso la Consulta aveva invece affrontato la diversa questione del riparto di competenze tra Stato e regioni senza tuttavia affrontare direttamente il nodo dei Dpcm attuativi dei decreti leggi. Il Governo aveva impugnato la legge regionale della Valle d'Aosta (n. 11 del 9 dicembre 2020) che prevedeva misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid diverse, in quanto meno restrittive, da quelle statali. E ne aveva affermato l'illegittimità limitatamente alle disposizioni con le quali si introducevano misure differenti e più permissive di quelle indicate dalla normativa statale.

La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere una materia, come la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale. Per quanto dunque alla base del contenzioso vi fosse, fra l'altro, lo stesso Dl 25 marzo 2020, n. 19 (ora di nuovo all'attenzione della Consulta) e la sua attuazione a mezzo di Dpcm, la Corte all'epoca non ha preso una specifica posizione sul punto. "Non è in discussione in questo giudizio, che riguarda il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia – si legge nella sentenza n. 37/2021 - la legittimità dei d.P.C.m. adottati a tale scopo – comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo – ma è, invece, da affermare il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale.

La questione sollevata dal Giudice di pace di Frosinone, invece, riguarda proprio la legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del Dl 23 febbraio 2020, n. 6 e degli artt. 1, 2 e 4 del Dl 25 marzo 2020, n. 19, nella misura in cui, secondo la prospettazione del giudice a quo, delegherebbero la funzione legislativa sul contenimento dell'epidemia al Governo, il quale poi l'avrebbe esercitata con meri atti amministrativi, ossia i Dpcm.

L'articolo 2 (Attuazione delle misure di contenimento) del Dl 19/2020 dispone infatti che le misure restrittive previste dall'articolo 1 (limitazioni alla circolazione, chiusure di strade ecc.), "sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno ...".

Ad avviso del rimettente, dunque, si configurerebbe una nuova forma di delegazione legislativa, cioè i decreti legge deleganti ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri delegati, in contrasto con il principio di tipicità delle fonti–atto di produzione normativa.

In tale contesto, sempre secondo il giudice a quo, sarebbe stato «aggirato il principio cardine di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per cui la funzione legislativa è accordata al Parlamento, che può delegarla solo con una legge-delega e comunque giammai ad atti amministrativi».

Inoltre, il sistema basato sui citati decreti -legge/DPCM introdurrebbe un nuovo statuto normativo dell'emergenza in base al quale sono state adottate le regole normative primarie per la disciplina dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in violazione dell'art. 78 della Costituzione, a mente del quale l'unica ipotesi emergenziale costituzionalmente rilevante sarebbe quella dello stato di guerra.

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