Civile

Crediti in sofferenza, approvato in via preliminare il decreto di recepimento della Secondary Market Directive

Il recepimento della Direttiva UE 2021/2167 aprirà a nuove categorie di operatori nel mercato dell’acquisto dei crediti

Financial accounting concept: office calculator on the heap of Euro banknotes isolated on white background

di Fabrizio Dotti, Paolo Rusconi, Mattia Maggioni e Francesco Musumeci*

Il Consiglio dei Ministri, con comunicato stampa n. 85 del 10 giugno 2024, ha annunciato di aver approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo (di seguito, lo “Schema di Decreto”) di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (di seguito, la “Direttiva”), relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

La Direttiva, nota come   Secondary Market Directive , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’8 dicembre 2021, avrebbe dovuto essere recepita dal legislatore nazionale entro il 29 dicembre 2023 ed è stata concepita come parte di un processo più ampio per il completamento dell’unione bancaria, disciplinando principalmente il trattamento dei crediti in sofferenza. 

In particolare, le previsioni disciplinate dalla Direttiva sono volte alla liberalizzazione della cessione dei crediti deteriorati da parte degli enti creditizi ai c.d. “ acquirenti di crediti ” e all’aumento dei presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti.

Di seguito diamo una breve “carrellata” delle principali previsioni, in attesa che il provvedimento sia sottoposto ai passaggi successivi, propedeutici all’effettiva emenazione.

Applicazione dello Schema di Decreto

Lo Schema di Decreto approvato, nel recepire la Direttiva, introduce tra l’altro nel Titolo V del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario” o “TUB), un nuovo Capo II (articoli da 114.1 a 114.14), dedicato all’acquisto di crediti in sofferenza originati da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti aventi la propria sede in Italia o in altro Stato Membro dell’Unione Europea e alla loro successiva gestione, per conto di tali acquirenti, da parte di una nuova figura definita “ gestore di crediti in sofferenza ”.

Principali disposizioni dello Schema di Decreto

  • Crediti in sofferenza - Acquisto  

Lo Schema di Decreto introduce la definizione di “ acquirente di crediti ”, che indica la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza ovvero crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d’Italia (di seguito, l’“Acquirente”).

Si nota quindi che il legislatore italiano ha limitato significativamente l’ambito di applicazione della normativa, dato che non è previsto l’inclusione nello Schema di Decreto dei crediti classificati come inadempienza probabile o come “esposizioni scadute e/o sconfinanti”. La ragione di tale scelta sembrerebbe doversi ricercare nella volontà del legislatore italiano di preservare le riserve di legge nazionali in materia di erogazione di finanziamenti.

Infatti, i crediti deteriorati non classificati come sofferenze, normalmente derivano da contratti non ancora risolti e richiedono una gestione attiva, presentando anche situazioni nelle quali è rilevante la possibilità di erogare nuova finanza. Anche a tale riguardo, è da sottolineare che lo Schema di Decreto stabilisce espressamente che l’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB.

  • Crediti in sofferenza - Gestione

Lo Schema di Decreto introduce la nuova figura del gestore, al quale l’Acquirente conferisce incarico di gestione di crediti in sofferenza, in alternativa al conferimento di tale incarico a una banca o un intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (di seguito, il “Gestore”).

Lo Schema di Decreto fa inoltre ovviamente eccezione per l’affidamento di tali compiti ai gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestone di FCM) per conto degli OICR da essi gestiti.

Le attività del Gestore includono la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali, la gestione dei reclami e l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto. La rinegoziazione deve essere in linea con le istruzioni dell’Acquirente e non può comportare l’erogazione di finanziamenti.

Per l’autorizzazione e l’iscrizione al neocostituito albo dei gestori di crediti in sofferenza, la Banca d’Italia, ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB, richiede da parte dei Gestori il rispetto di taluni requisiti, tra cui l’adozione di una delle seguenti forme societarie: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, la presenza di una sede legale e di una direzione generale nel territorio italiano e la presentazione di un programma di attività iniziale e struttura organizzativa.

Da segnalare anche il nuovo articolo 114.7 del TUB, secondo il quale i Gestori potranno essere autorizzati a ricevere e detenere i fondi dei debitori per il loro successivo trasferimento agli Acquirenti, purché questi fondi siano accreditati in un conto separato presso una banca. Le somme depositate in tali conti rappresentano patrimoni distinti e non sono soggetti ad azioni dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell’interesse degli stessi, né a quelle dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi e sulle somme di denaro depositate presso la banca non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di crediti in sofferenza.

  • Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza

Secondo il nuovo articolo 114.4 del TUB le banche cedenti debbono fornire, anche quando l’acquirente potenziale è una banca, le informazioni necessarie per valutare il credito e la probabilità di recuperare il suo valore. I soggetti cedenti devono inoltre trasmettere alla Banca d’Italia, e se necessario all’autorità competente dello Stato ospitante, con una periodicità almeno semestrale, le informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti.

La Banca d’Italia può altresì identificare ulteriori casi in cui le informazioni necessarie per valutare il credito e la probabilità di recuperare il suo valore devono essere fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza, stabilendo le modalità e i contenuti dell’informativa.

  • Informativa ai debitori ceduti

Il nuovo articolo 114.10 del TUB stabilisce che, in caso di acquisto di crediti in sofferenza, il Gestore, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, nominato dall’Acquirente, deve comunicare individualmente al debitore ceduto l’avvenuta cessione. Per garantire un trattamento omogeneo e una protezione diffusa dei debitori ceduti, la comunicazione deve avvenire su supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e prima dell’avvio del recupero del credito.

Tra le informazioni da comunicare al debitore ceduto, si segnala l’indicazione di un punto di contatto al quale tale debitore può rivolegersi per ricevere informazioni. 

Il nuovo articolo 114.10 del TUB rende applicabili le previsioni sull’informativa ai debitori ceduti anche, tra l’altro, agli acquisti operati nell’ambito di cartolarizzazioni ai sensi della legge n. 130/1999.

La norma chiarisce comunque che la previsione in questione non inficia le modalità semplificate di cessione e relativa opponibilità previste dall’articolo 58 del TUB e da leggi speciali.

Conclusioni 

Il recepimento della Direttiva UE 2021/2167 aprirà a nuove categorie di operatori nel mercato dell’acquisto dei crediti. Sarà interessante comprendere se il nuovo assetto normativo renderà tali soggetti una valida alternativa agli operatori “tradizionali” anche per i portafogli di crediti al di fuori del settore retail.

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*A cura di Fabrizio Dotti (Partner, Finance), Paolo Rusconi (Partner, Restructuring&Insolvency), Mattia Maggioni (Associate, Restructuring&Insolvency, Francesco Musumeci (Trainee, Finance) - K&L Gates

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