Giustizia

Crimini internazionali anche a giudici italiani

Conclusi i lavori della commissione Cartabia sul Codice dei reati

di Giovanni Negri

Pronto il Codice dei crimini internazionali. La commissione istituita dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia e presieduta da Francesco Palazzo e Fausto Pocar ha concluso i lavori con la redazione di un articolato e di una relazione che adesso saranno tradotti in un disegno di legge di iniziativa del Governo da approvare in consiglio dei ministri. In questo modo si dà pieno adempimento, in una fase dove di crimini internazionali e di giurisdizioni si torna purtroppo a discutere, agli obblighi internazionali assunti dall’Italia dopo la ratifica dello Statuto di Roma sulla Corte penale internazionale, dopo 20 anni dalla sua entrata in vigore e dopo 24 dalla sua firma.

A mancare sinora è stato infatti lo strumento per assicurare che i crimini descritti nello Statuto di Roma possano essere sottoposti alla giurisdizione italiana. Con questo obiettivo a dovere essere definiti sono stati temi cruciali sulla giurisdizione, sulla competenza, su clausole generali di responsabilità e infine sulla determinazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e di aggressione.

Quanto ai criteri di imputabilità, i crimini commessi nel territorio dello Stato sono puniti secondo la legge italiana; così come sono puniti secondo la legge italiana i crimini commessi dal cittadino in territorio estero ovvero dallo straniero ai danni dello Stato o di un cittadino. Il crimine commesso dallo straniero non ai danni dello Stato o di un cittadino, anche in eventuale concorso con un cittadino, è punito secondo la legge italiana sempre che il colpevole si trovi sul territorio dello stato. Nel caso del crimine di aggressione, il colpevole è punito secondo la legge italiana a richiesta del ministro della Giustizia, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Soluzione aperta sulla giurisdizione, dove la Commissione non ha trovato unanimità e lasciato a Cartabia la decisione se affidare la competenza alla magistratura ordinaria oppure a quella militare quando si tratta di crimini commessi in Italia o all’estero da appartenenti alle Forze armate italiane. Viene introdotta una norma che esclude la possibilità di invocare la natura politica dei crimini internazionali nelle ipotesi di estradizione verso un altro Stato o di consegna alla Corte penale internazionale.

Detto della imperscrittibilità dei crimini internazionali, l’articolato intervenire sulle esimenti dell’adempimento dell’ordine del superiore e sull’uso legittimo delle armi. Quanto all’adempimento dell’ordine del superiore, nella proposta elaborata dalla Commissione, rispondono del crimine sia chi ha dato l’ordine sia il subordinato, a meno che non si tratti di un ordine non sindacabile il cui carattere criminoso non gli fosse noto o non fosse evidente.

La Commissione ha poi distinto tra immunità funzionale e immunità personale, quest’ultima riconosciuta alle più alte sfere statali, escludendone però gli effetti in caso di crimini internazionali davanti a corti penali internazionali. L’ordine di commettere un crimine di genocidio o un crimine contro l’umanità si considera di carattere manifestamente criminoso.

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