Civile

Crisi bancarie: obbligazionisti non deboli, l'istanza al Fitd non impedisce l'arbitrato

La Cassazione, sentenza n. 11321 depositata oggi, ha accolto con rinvio il ricorso di un obbligazionista subordinato

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di Francesco Machina Grifeo

Per la Cassazione, sentenza n. 11321 depositata oggi, l'obbligazionista subordinato, coinvolto nella crisi di una delle cd. "quattro banche", che senza averne i requisiti abbia chiesto l'indennizzo diretto al Fondo interbancario, può comunque ricorrere all'arbitrato, non valendo nel suo caso il criterio della "alternatività" della scelta previsto dalla legge per favorire il ristoro certo di soggetti con precisi limiti di reddito e patrimonio. Il sistema normativo delineato per la gestione delle crisi di B. Marche, B. Etruria, Cari Ferrara e Cari Chieti (L. n. 208 del 2015, Dl n. 59 del 2016, Dpcm n. 82 del 2017, Dm n. 83 del 2017), infatti, permette solo agli obbligazionisti subordinati entro i 100mila euro di patrimonio ed i 35 mila euro di reddito di ricorrere alla procedura diretta forfetaria per l'indennizzo da parte del fondo di solidarietà. L'"alternatività" della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non sussiste invece quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, "in tal caso essendo egli carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente alternativo".

In altri termini, l"alternatività" della tutela diretta, rispetto a quella arbitrale vige soltanto per colui che in effetti possieda i requisiti per ricorrere anche alla tutela "automatica". Per questo motivo la Prima sezione civile ha accolto, con rinvio, il ricorso di un obbligazionista che, pur senza averne dichiaratamente i requisiti, aveva proposto istanza diretta al Fondo per timore della scadenza del relativo termine (ed in mancanza della costituzione per legge del collegio arbitrale nei tempi stabiliti).

L'obbligazionista subordinato, dunque, aveva chiesto il ristoro automatico per il valore di 22.500 euro; il Fondo aveva respinto l'istanza. A questo punto si era rivolto al collegio arbitrale presso l'Anac che, constatato un difetto informativo, lo aveva ristorato per 17.245 euro. Il lodo venne però impugnato e la Corte di appello diede ragione al Fondo affermando che l'aver già presentato istanza di indennizzo forfetario precludeva, qualunque ne fosse stato l'esito, l'accesso alla procedura arbitrale. Questa sola situazione, afferma invece la Suprema corte, non impedisce l'arbitrato, "unica forma di tutela speciale extragiudiziale prevista dal sistema normativo ricordato a suo favore per ottenere l'indennizzo a carico del fondo di solidarietà".

La regola impediente, infatti, vale solo per gli investitori c.d. superdeboli, i quali cioè hanno diritto all'indennizzo diretto e anche facoltà di adire il collegio arbitrale, onde per loro è posta la rigida alternativa electa una via non datur recursus ad alteram. Invece, per i soggetti che non hanno comunque diritto di adire il fondo per il ristoro automatico, l'aver "tentato" questa strada (per le più diverse ragioni) potrebbe, al più, produrre una responsabilità generale da fatto illecito (assimilabile a quella dell'articolo 96 c.p.c.), ove derivante da un fatto colposo o doloso che abbia cagionato un danno; ma non impedire il ricorso in arbitri, unica strada extragiudiziaria predisposta dal legislatore per questa categoria di investitori.

Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: «Dal momento che il sistema positivo della disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette solo agli obbligazionisti subordinati, aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito, di ricorrere alla procedura diretta forfetaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del fondo di solidarietà, l'"alternatività" della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non sussiste quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, in tal caso essendo egli carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente "alternativo"».

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