Crisi d’impresa, il modello francese privilegia la continuità aziendale
In Francia una legge per le Pmi che favorisce la dilazione dei debiti. L’obiettivo è preservare l’occupazione
Mentre si discute dell’ulteriore proroga del Codice della crisi, il legislatore francese, con legge 689 del 31 maggio 2021, ha introdotto una nuova procedura di “traitement de sortie de crise” (da intendersi in senso lato come “trattamento/terapia” di uscita dalla crisi) accessibile nei soli due anni a venire. In sintesi, la procedura prevede che un debitore che abbia la contabilità ben tenuta può chiedere un termine di tre mesi per depositare un piano di risanamento che possa prevedere dilazioni fino a dieci anni. Non è espressamente esclusa una remissione.
Lo scopo è favorire la continuità aziendale in quanto non è consentita la liquidazione. La continuità è anche contrattuale, in quanto non sono previsti la sospensione o lo scioglimento. La procedura si rivolge a imprese sotto soglie da individuare con decreto, e comunque si ipotizza di dimensione media e piccola che potranno evitare i costi e i tempi di procedure concorsuali più complesse, con alleggerimento del carico dei Tribunali. Il mezzo per rendere sostenibile l’indebitamento è la dilazione secondo un piano che può essere anche decennale ma da depositare nel ridotto arco di tempo di tre mesi. Si tratta di un termine comunque maggiore di quello minimo di 60 giorni nel nostro concordato preventivo con riserva (ridotto peraltro a 30 giorni nel Codice della crisi), ma breve se nello stesso tempo il debitore deve raccogliere i consensi dei creditori alla remissione del debito.
In linea con il favor delle procedure concorsuali francesi verso la conservazione dell’impiego, il piano di ristrutturazione espressamente non può pregiudicare i crediti nati dal rapporto di lavoro e anzi è accessibile solo da debitori in grado di continuare a pagare i crediti dei dipendenti.
Il carattere innovativo è dunque innanzitutto la mancata applicazione del concorso alla totalità dei creditori, perché le norme emergenziali trattano come “prededuzione” una categoria di creditori privilegiati con ranking tradizionalmente elevato (i dipendenti, appunto) oltre ai crediti risarcitori da fatto illecito, ai crediti alimentari e a quelli sotto soglia da individuare con decreto.
La necessità di essere in regola con il pagamento dei lavoratori nel traitement restringe l’accesso alla procedura all’imprenditore comunque “virtuoso”, con difficoltà a estinguere il debito finanziario e commerciale ma con una gestione ordinata dei costi interni, ed è inoltre richiesto che i conti appaiano regolari, veritieri e idonei a dare una immagine fedele della situazione finanziaria. I creditori interessati sono necessariamente quelli anteriori all’inizio della procedura, come indicati in un elenco redatto dallo stesso debitore. Gli stessi dovranno naturalmente consentire alle eventuali remissioni senza approvazioni a maggioranze, mentre è nel potere del Tribunale imporre la dilazione.
Per trovare analogie nelle procedure italiane, si fondono dunque elementi del concordato preventivo (in particolare con riserva) e in parte, nel caso meno probabile di remissione, dell’accordo di ristrutturazione, dato che la procedura dà accesso (durante il periodo d’osservazione) alla protezione dalle azioni esecutive e di fatto consente di avere un termine per depositare un piano che alla componente dilatoria/remissoria affianca quella industriale, ma poi non c’è il principio del voto dei creditori e le eventuali remissioni – presumibilmente meno frequenti in una procedura rapida e destinata a imprenditori medio-piccoli - devono essere approvate da tutti i creditori (come nel caso dei creditori aderenti all’accordo di ristrutturazione).
Il modello della nuova procedura resta il redressement judiciaire: da molti (il redressement judiciaire) assimilato al concordato preventivo italiano, ma che ha come scopo la tutela della continuità e il mantenimento dell’occupazione. A differenza del concordato, nel redressement quella liquidatoria non è infatti una alternativa alla opzione della continuità, ma viene presa in considerazione solo se la continuità non è praticabile (e il Codice della crisi, ma come anche la prassi, si muove in questo senso più della legge fallimentare).
Per tornarne al “traitement”, la procedura è (come peraltro nel concordato) sempre avviata su istanza del debitore che deve avere dichiarato di non essere in grado di pagare i propri debiti esigibili con l’attivo disponibile. Rispetto al modello del redressement judiciaire, il “periodo d’osservazione” è molto più breve: come detto, si tratta di tre mesi e non di sei mesi prorogabili fino a massimo 18 totali. Le rate di rimborso dal terzo anno devono essere almeno pari all’8% del passivo dichiarato, e non al 5% come nel redressement. È poi esclusa la componente di sostegno rispetto agli atti di gestione: al mandatario nominato dal Tribunale non può in questa procedura essere attribuita la “mission d’assistance”, consistente nel coadiuvare l’amministratore della società negli atti di gestione, ma quella di “surveillance”.
In caso di mancata presentazione del piano entro i tre mesi, il Tribunale su richiesta del debitore, del mandatario o del pubblico ministero apre il redressement judiciaire in presenza dei presupposti o la liquidation judiciaire (il fallimento, con un’espressione che anticipa il nostro Codice della Crisi). Da notare che, a differenza dei casi di insuccesso del concordato preventivo, non c’è qui l’istanza di fallimento del creditore.
Restano le incertezze tipiche della legislazione emergenziale: per esempio,non è chiarito se i creditori che non sono sottoposti al concorso (dipendenti, titolari di crediti risarcitori) potranno avviare o proseguire azioni esecutive nel periodo di osservazione e se il divieto si applica a tutti.
Dirà il futuro se la nuova procedura è compatibile con l’organizzazione dell’imprenditore medio-piccolo, ma sarà bene osservare l’esperienza d’oltralpe per il nostro Paese con una maggioranza di imprese di dimensioni in larga parte analoghe.