Società

Crisi d’impresa alla svolta: iter negoziato più incisivo, allerta debiti anche dall’Inail

Il debitore deve allegare alla domanda anche la bozza del piano di risanamento

ADOBESTOCK

di Claudio Ceradini

Accesso più documentato, esperti profilati, misure protettive mirate e integrazione delle segnalazioni esterne sono le principali novità della composizione negoziata che, salvo sorprese, entreranno in vigore il prossimo 15 luglio. Sono infatti contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Insolvency (la 1023/2019), approvato in prima lettura dal Governo, che modifica il Codice della crisi e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019).

Il nuovo decreto legislativo, oltre ad intervenire su molti fronti, cambia stabilmente l’approccio alla gestione precoce della crisi sostituendo definitivamente il tanto discusso e mai nato sistema delle allerta (ad oggi rinviato al 31 dicembre 2023) con lo strumento della composizione negoziata, introdotto dal Dl 118/2021, con l’occasione sottoposto ad un pur limitato restyling dopo che nei primi mesi di applicazione non ha sortito un grande successo.

Ecco le principali novità.

Accesso alla procedura

Per favorire la rapidità della negoziazione, la documentazione che il debitore dovrà allegare all’istanza di accesso alla composizione negoziata dovrà includere anche il progetto del piano di risanamento.

Inoltre, se la documentazione è carente, prima di trasmettere al domanda alla commissione incaricata di nominare l’esperto, il segretario generale della Camera di commercio potrà chiedere al debitore di integrarla entro trenta giorni, decorso il quale l’istanza non verrebbe esaminata, potendo peraltro essere ripresentata. In questo modo si evita di onerare la commissione della verifica di completezza.

Individuazione degli esperti

Sarà integrata anche la documentazione richiesta agli esperti per l’accesso all’elenco: la domanda di iscrizione dovrà essere corredata da una scheda sintetica al fine di consentire l’individuazione e la nomina del candidato di volta in volta più adatto all’individuazione del percorso di risanamento. I contenuti della scheda dovranno essere precisati con decreto dirigenziale del ministero della Giustizia. Per accrescere la trasparenza, sul sito di ogni Camera di commercio sarà pubblicato anche l’elenco degli esperti, oltre che delle nomine. Il Dlgs precisa infine che l’esperto deve valutare non solo la completezza, ma anche la coerenza delle informazioni. È pleonastico, posto che la coerenza dei presupposti con le conclusioni è l’essenza del risanamento, ma è bene che l’esperto consideri attentamente che questo aspetto assumerà rilievo normativo.

Misure protettive mirate

In recepimento della Direttiva Insolvency e dei primi orientamenti giudiziali il Dlgs interviene anche sulle misure protettive che possono essere chieste dal debitore per inibire ai creditori l’inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari e l’acquisizione di titoli di prelazione non concordati, a tutela di un percorso negoziale rapido e nel contempo al riparo dalle pur legittime iniziative individuali sul patrimonio del debitore.

Il Dlgs chiarisce che il debitore può chiedere protezione mirata e indirizzata ad alcuni creditori (o relative categorie) al fine di incidere su chi abbia dato corso ad iniziative suscettibili di compromettere la funzionalità del patrimonio e le concrete opzioni di risanamento.

Segnalazioni esterne.

Aumenta il numero dei creditori qualificati tenuti a segnalare all’amministratore il superamento di specifiche soglie di indebitamento. All’Inps, all’Agenzia delle entrate ed all’Agente della riscossione si aggiunge l’Inail, che dovrà effettuare la segnalazione quando il debito scaduto da più di novanta giorni supera i 5.000 euro.

IL QUADRO

Individuazione dell’esperto
La richiesta di iscrizione all’elenco degli esperti per la conduzione della negoziazione con i creditori dovrà essere corredata anche di una scheda sintetica contenente informazioni utili a rendere più accurata l’individuazione del profilo adeguato dell’esperto che deve essere nominato dalla commissione istituita presso le camere di commercio dei capoluoghi di Regione

Ruolo dell’esperto
Il nuovo articolo 16, secondo comma, del Codice della crisi preciserà i compiti dell’esperto, che sarà tenuto ad esaminare la documentazione fornitagli sia sotto il profilo della completezza (potrà chiedere al debitore ed ai creditori ogni integrazione che riterrà necessaria o solo utile) sia sotto il nuovo profilo della coerenza rispetto alla soluzione ipotizzata

Accesso alla composizione
Prima di trasmettere l’istanza di accesso alla procedura alla commissione incaricata di nominare l’esperto, il segretario della camera di commercio potrà richiedere al debitore l’integrazione della documentazione presentata, concedendo un termine fino a trenta giorni. Nessuna novità invece per i rapidi tempi di nomina che dovrà avvenire entro i successivi cinque giorni lavorativi

Piani di risanamento
La documentazione da allegare all’istanza di ammissione alla composizione negoziata dovrà contenere oltre alla relazione sull’attività esercitata, al piano finanziario a sei mesi e alle iniziative da adottare anche la bozza del piano di risanamento redatto in base alla lista di controllo a cui già oggi fa riferimento il Codice della Crisi

Misure protettive limitate
La domanda di accesso alle misure protettive potrà essere limitata ad alcune iniziative intraprese dai creditori o ad alcune categorie di creditori, con il fine di trovare l'equilibrio tra le esigenze di mantenimento della funzionalità del patrimonio aziendale ed i diritti dei terzi. Confermata invece l’esclusione dalle misure protettive dei crediti dei lavoratori dipendenti

Centro di interessi all’estero
Nel procedimento per la conferma delle misure protettive il tribunale potrà assumere nuove informazioni dai creditori inclusi nell’elenco allegato al ricorso, e deciderà anche sulla base delle misure già concesse. Dalla proroga saranno esclusi i debitori che abbiamo trasferito all’estero il centro degli interessi principali (Comi) nei tre mesi anteriori alla presentazione dell'istanza

Chiusura della procedura
Al termine della composizione negoziata l’esperto sarà tenuto ad inserire nella piattaforma la propria relazione conclusiva e a comunicarla all’imprenditore ed al tribunale che dovrà dichiarare la cessazione degli effetti delle misure protettive. A questi oneri si aggiungerà quello di comunicare la conclusione della procedura al segretario della camera di commercio affinchè proceda con l'archiviazione dell’istanza

Inail
L’Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) sarà incluso tra i creditori pubblici qualificati che devono segnalare al debitore il superamento di determinate soglie di debito. La soglia Inail è un debito superiore a 5mila euro scaduto da oltre 90 giorni. La segnalazione dovrà essere trasmessa al debitore entro 60 giorni

Ricapitalizzazione
Sarà confermata la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento durante la composizione negoziata, che cesserà però con il provvedimento di inefficacia o revoca delle misure protettive. L’obiettivo è al fine di correlare più rigorosamente la deroga al tentativo di ristrutturazione

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