Amministrativo

Da verificare la legittimità della pubblicità stradale apposta sui pali della luce

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di Fabio Piccioni

In tutta Europa, da Parigi a Barcellona, così come in molte parti del mondo, da Mosca a New York, i pali della luce vengono utilizzati, mediante appositi sostegni, per l'installazione di impianti similari ai gonfaloni pubblicitari.
I gonfaloni vengono affissi, da anni, sui pali della pubblica illuminazione anche di molte città italiane per il loro particolare pregio, in quanto costituiti da una stampa serigrafica su tessuto, e per la loro peculiare specificità dal punto di vista della salvaguardia ambientale.
Mai si è posta alcuna questione di sicurezza, stante il fatto che, dal punto di vista tecnico, la loro flessibilità - non richiedono alcun elemento di supporto rigido - garantisce una trascurabile resistenza al vento. Considerata la modestissima entità delle sollecitazioni indotte, tali da rientrare nelle approssimazione tipiche del calcolo usuale delle strutture di sostegno e da non produrre su di esse alcun effetto apprezzabile, la presenza del gonfalone non risulta aver mai alterato il regime statico (o dinamico) dei pali di illuminazione pubblica, né indotto fenomeni di vibrazione o di fatica.
Il problema di stabilità, diventa oggi decisivo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 4794/2016 che - nel respingere il ricorso avverso una deliberazione comunale - ha stabilito che i pali dell'illuminazione non sarebbero utilizzabili come sostegno per l'installazione di “gonfaloni” pubblicitari, visto che tale funzione è del tutto estranea a quella propria dei pali che, tra l'altro, non risultano omologati per un tale ulteriore e diverso scopo.
Così stanti le cose, resta da verificare la legittimità dell'installazione sui pali della luce della segnaletica stradale, che costituisce il principale strumento di comunicazione di obblighi, limitazioni e divieti imposto dall'autorità o dal codice della strada.
Ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento di attuazione del codice della strada, i segnali stradali devono essere di metallo (superficie rigida che non si deforma) e, se il sostegno ha sezione circolare, deve essere dotato di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale; in ogni caso, il sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali (offrendo maggiore resistenza). Su ogni sostegno è tollerato l'abbinamento fino a due segnali.
Orbene, in molte città italiane, sui pali della pubblica illuminazione risultano installati segnali stradali anche di formato “grande” e “composito” (articolo 80 regolamento di attuazione del codice della strada).
Se è vero, allora, che i pali della luce non sono omologati per sostenere i gonfaloni, a maggior ragione ciò dovrà valere in relazione ai segnali stradali.
L'apposizione della segnaletica verticale, infatti, per lo stato di sollecitazione sia del palo che del codolo interrato, potrebbe essere passibile di determinare fenomeni di fatica (stante i carichi ciclici, agenti per un certo periodo di tempo) tale portare al collasso della struttura.
Siamo, allora, di fronte a un imminente e incombente problema di sicurezza?
E gli amministratori pubblici - visto che l'articolo 14 del codice della strada prescrive che gli enti proprietari delle strade devono provvedere «alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta» - si sentono tranquilli a fronte del tenore della circolare del 25/3/2016, con cui il Ministero dell'Interno, in merito al nuovo reato di omicidio stradale, ha affermato che «il reato ricorre … anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade»?

Consiglio di Stato – Sezione V – Sentenza 17 novembre 2016 n. 4794

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