Dalla Cassazione il vademecum sugli apporti del socio alla società
Vademecum della Cassazione sugli apporti economici del socio alla società, specialmente nel caso di enti a ristretta base personale. Questo e' il contenuto della sentenza 16049 emessa dalla prima sezione civile il 29 luglio 2015, che decide un a vicenda relativa a una Srl. Nella prassi, si distingue tra finanziamenti dei soci, i versamenti a fondo perduto (denominati anche in conto capitale) ed i versamenti finalizzati ad un futuro aumento di capitale. I primi, sottolinea la Cassazione, sono veri e propri mutui: derivano da un contratto a forma libera tra socio e società, vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale, tra i debiti verso soci. Il socio che cede la quota, conserva la titolarità del credito (finanziamento) come singolo. I versamenti del secondo tipo sono denominati “a fondo perduto” o “in conto capitale”: non hanno la natura di un mutuo perché non ne è pattuito il rimborso. Vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare per ripianare le perdite o aumentare gratuitamente il capitale, imputando gli importi a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale. Soprattutto, i versamenti a fondo perduto in conto capitale non generano alcun credito alla restituzione delle somme: essi sono quindi da assimilare al capitale di rischio, ed il diritto alla restituzione sussiste nell'ambito della liquidazione sociale, qualora vi sia un residuo da distribuire ai soci dopo aver pagato tutti i creditori. Infine, i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale, qualora l'aumento del capitale sociale non avvenga, vanno restituiti al socio, ma non come rimborso di una somma data mutuo, bensì perché, non avvenendo l'aumento del capitale sociale, viene meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale eseguita in favore della società. Queste differenze sono rilevanti qualora il socio venda la partecipazione sociale, con riferimento alle garanzie che gravano sul venditore a favore dell'acquirente della partecipazione sociale. Sottoliena infatti la Cassazione che la vendita della partecipazione può avvenire senza includervi il versamento finalizzato ad un futuro aumento del capitale. Un conto è quindi la cessione della partecipazione sociale, un conto è il credito per la restituzione delle somme finalizzate ad un futuro aumento del capitale. Il principio affermato dalla suprema corte è quindi che chi vende una partecipazione sociale può vendere separatamente anche il bene “di secondo grado” (gli apporti effettuati) ma, se ha effettuato un versamento assimilabile al capitale di rischio (cioè un versamento a fondo perduto, denominato anche “in conto capitale”) deve garantire il terzo acquirente. Se invece il socio ha effettuato un versamento finalizzato ad un futuro aumento del capitale nominale, il trasferimento della partecipazione sociale non include anche il credito alla restituzione dell' erogazione finalizzata ad un futuro aumento del capitale nominale. Qualora si acquisti una partecipazione sociale, questi principi vanno tenuti presenti perché a seconda del tipo di apporto alla società (finanziamento di fondo perduto versamenti finalizzati al momento capitale), variano le garanzie sull'esistenza del credito, garanzie che non valgono se vi è un apporto al capitale di rischio.
Sentenza Cassazione numero 16049 del 2015