Responsabilità

Danni al coniuge, risarcimento solo se è reale il legame affettivo

Stop se i due sono anche solo separati di fatto o hanno relazioni extraconiugali. Il matrimonio fa presumere la perdita ma è possibile fornire la prova contraria

di Filippo Martini

No al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del coniuge per l’azione illecita di un terzo (come nel caso di trattamenti sanitari inadeguati) se il defunto e il superstite non hanno un concreto legame affettivo, tanto da essere separati, per quanto solo di fatto e non formalmente, e da avere relazioni stabili con altri. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 9010 del 21 marzo 2022, che ha censurato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano riconosciuto il danno in automatico, non tenendo conto della separazione di fatto dei coniugi, del fatto che il marito avesse una relazione stabile extraconiugale e che la moglie avesse, poco dopo la morte del marito, costruito un nuovo rapporto.

Tutti questi elementi, a detta della Corte, che richiama suoi precedenti conformi, dovevano indurre i giudici territoriali a valutare con maggiore attenzione l’affievolimento presumibile del legame affettivo, se non in termini di insussistenza del danno, quanto meno ai fini della entità ridotta nella liquidazione del risarcimento.

Inoltre, la Cassazione boccia la sentenza di merito anche perché ha liquidato il danno applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2018, basate su importi minimi e massimi e non sulla tecnica “del punto”.


No agli automatismi

Il risarcimento al vedovo, quindi, non scatta sempre in automatico. La Cassazione torna così sul tema del danno da perdita del rapporto parentale: si tratta di un danno non patrimoniale, legato alla sofferenza per la perdita del parente stretto (coniugi, fratelli, genitori, ma anche conviventi o persone legate da profondi legami affettivi) sotto forma di danno morale per la lesione del rapporto affettivo familiare. Il giudice chiamato a liquidare il danno deve valutare la sussistenza e l’entità del pregiudizio risarcibile in base agli elementi anche presuntivi allegati dall’istante, tenendo conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione.

In generale, la Cassazione ricorda che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, per chi appartiene alla famiglia nucleare (cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle), la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il defunto può essere presunta in base all’appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nel quale l’effettività dei rapporti costituisce la regola, salvo la prova contraria da parte del convenuto.

Ma se il convenuto allega e prova elementi in fatto che consentano di presumere l’allontanamento del coniuge superstite da quel legame affettivo che normalmente costituisce il caposaldo della relazione, il principio probatorio deve essere invertito ed è la parte istante a dover dimostrare che, nonostante gli indicatori dell’allontanamento, permanesse un vincolo affettivo idoneo a generare la sofferenza per la perdita del coniuge.

I criteri

In linea generale, infatti, gli elementi idonei a far ritenere attenuata o anche superata la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono stati ravvisati dalla stessa Corte nella separazione, legale o di fatto, tra i coniugi (si veda ad esempio la sentenza 28222 del 4 novembre 2019), ferma restando la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare l’esistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione. Si ribadisce poi che l’assenza di convivenza, che, benché non costituisca, in generale, connotato minimo e indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale (ordinanza 7743 dell’8 aprile 2020), è rilevante almeno per determinare il quantum debeatur.

Le tabelle

Infine, la Cassazione ricorda la propria sentenza 10579 del 2021 in base alla quale il meccanismo economico di liquidazione del danno (le tabelle pretorie) deve valorizzare tutti gli indicatori di contiguità affettiva secondo uno schema “a punti”. Oggi questo metodo di calcolo risponde ai contenuti della tabella emanata dal Tribunale di Roma; ma proprio in questi giorni il Tribunale di Milano sta mettendo a punto una nuova tabella

I PRECEDENTI

1 La «famiglia nucleare»
Per riconoscere un danno non patrimoniale conseguente all’uccisione di uno stretto congiunto non è necessaria la convivenza, ma il congiunto deve allegare e dimostrare, in concreto, l’esistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il defunto.
Se i congiunti appartengono alla famiglia nucleare (coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle) la perdita è presunta, salva la prova contraria da parte del convenuto; se si tratta di altri congiunti, va provata.
Cassazione, ordinanza 25774 del 14 ottobre 2019

2 La separazione di fatto
Il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del coniuge separato solo di fatto può essere accordato al coniuge superstite, purché si accerti che tra loro sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso. In base a questo principio, la Cassazione ha escluso il diritto della moglie al risarcimento del danno per la morte del marito, che aveva iniziato una nuova relazione affettiva e, da oltre 20 anni, cessato la convivenza e ogni rapporto con lei.
Cassazione, sentenza 2822 del 4 novembre 2019

3 La convivenza
In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche quando l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno.
Cassazione, ordinanza 7743 dell’8 aprile 2020

4 Le tabelle
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi.
Cassazione, sentenza 10579 del 21 aprile 2021

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