Responsabilità

Danni in forma specifica, non serve l’ok per iscritto

Il contratto può escludere l’indennizzo per equivalentesenza il sì dell’assicurato

di Antonio Serpetti di Querciara

Via libera alle clausole con cui, nei contratti di assicurazione contro i danni alle vetture, si prevede la reintegrazione dei danni in forma specifica, anziché per equivalente. Si tratta infatti di clausole che non creano uno squilibrio nei rapporti tra assicuratore e assicurato – a favore dell’assicuratore – e che quindi, per essere efficaci, non devono necessariamente essere approvate per iscritto dall’assicurato. Lo ha affermato la Cassazione che, con la sentenza 23415 del 27 luglio scorso, ha spezzato una lancia a favore del risarcimento in forma specifica, su cui la giurisprudenza ha un orientamento altalenante.
La pronuncia è resa in un contenzioso relativo a una polizza contro i danni provocati da eventi naturali e fenomeni atmosferici, ma si ritiene che i principi affermati dalla Cassazione si possano applicare anche alle polizze Rc auto. Nel caso esaminato, la persona assicurata chiedeva l’indennizzo per equivalente per danni causati da una grandinata alla sua auto, che voleva far riparare da una carrozzeria di sua fiducia, non convenzionata con la compagnia assicurativa. Quest’ultima le aveva però versato una somma inferiore rispetto a quella preventivata dalla carrozzeria, perché il contratto prevedeva l’impegno a far riparare la vettura da un carrozziere convenzionato, con l’aumento della franchigia nel caso in cui l’assicurata non avesse rispettato l’impegno.
Tutto legittimo per la Suprema corte. Infatti, la clausola con cui si pattuisce che l’assicurato sia indennizzato con la reintegrazione in forma specifica del danno non deve essere considerata limitativa della responsabilità agli effetti dell’articolo 1341 del Codice civile, ma delimitativa dell’oggetto del contratto, dato che specifica il rischio garantito e stabilisce i limiti entro i quali l’assicuratore deve liquidare il danno. La pronuncia richiama principi già espressi in passato (Cassazione 11757 del 15 maggio 2018).
Sono da considerare limitative della responsabilità le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Al contrario, la clausola che prevede il risarcimento in forma specifica attiene al contenuto e ai limiti delle obbligazioni dell’assicuratore. La pattuizione che imponga all’assicurato di far riparare il bene assicurato da un fornitore indicato dalla compagnia, inoltre, non genera un significativo squilibrio nel sinallagma contrattuale, in quanto non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende troppo difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato, né si consente all’assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla propria obbligazione, né si assoggetta la soddisfazione dell’assicurato all’arbitrio dell’assicuratore, né ai tempi da quest’ultimo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta.
Il risarcimento per equivalente, infatti, non va ritenuto, in via automatica, maggiormente satisfattivo per il creditore rispetto a quello in forma specifica – sebbene la scelta tra le due forme risarcitorie spetti al creditore – in quanto, se il debitore offre il risarcimento in forma specifica, il rifiuto da parte del creditore sarebbe contrario a buona fede, precludendo al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile sacrificio e che è, anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e, dunque, al soddisfacimento dell’interesse creditorio.
Anche la dottrina, peraltro, ammette che danneggiato e danneggiante possano accordarsi sul risarcimento in forma specifica, anche in via preventiva: l’accordo integra un contratto innominato avente causa risarcitoria, diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela.

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