Danni da pluviale, basta citare il condomino
La Cassazione ha ribadito che non esiste l’obbligo di litisconconsorzio
La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare il cui uso non sia comune a tutti i condòmini è al centro dell’ordinanza della Cassazione 516/2022, depositata l’11 gennaio.
È necessario citare tutti i condòmini in caso di danni derivanti dall’occlusione di un pluviale sovrastante la proprietà di un condomino o basta citare colui che quel terrazzo utilizza? La Cassazione ha ribadito che non esiste l’obbligo di litisconconsorzio.
È incontestabile che il pluviale sia un bene comune, ma la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare in uso ad un solo condomino va qualificata non «nell’ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni, ma nell’ambito della responsabilità relativa ai danni da cose in custodia».
Del danno perciò rispondono sia l’usuario esclusivo, custode del bene, sia il condominio per gli obblighi relativi alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ed anche l’assemblea dei condòmini che delibera sulla manutenzione dei beni comuni.
In ambito condominiale,però, il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell’articolo 2055 Codice civile, il quale esclude il litisconsorzio necessario, sicché il danneggiato può agire anche solo nei confronti del singolo condomino usuario, senza obbligo di citare in giudizio tutti gli altri.