Civile

Danno da anomalia stradale, la prova è a carico dell'ente proprietario

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a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Responsabilità della Pa - Sinistro stradale - Danno cagionato da anomalia stradale - Voragine su pubblica via - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Ripartizione degli oneri probatori.
Non spetta al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto, e in particolare dell'anomalia della strada, incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche dare la cosiddetta prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire e impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, invocare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 giugno 2020 n. 11096

Responsabilità civile - Cose in custodia -- Obbligo di custodia responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Criteri - Prova liberatoria - Caso fortuito - Fattispecie.
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 ottobre 2018 n. 27724

Amministrazione pubblica - Strade - Sinistro stradale - Danno cagionato da grata o caditoia d'acqua su pubblica via - Responsabilità - Configurabilità - Ripartizione degli oneri probatori.
In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità, la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 9 giugno 2016 n. 11802

Amministrazione pubblica - Vigilanza e controllo dei beni demaniali - Insidia stradale e pericolo occulto - Illecito ex art. 2043 cod. civ. - Onere della prova - A carico del danneggiato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Prova da parte del danneggiante della propria mancanza di colpa o del concorso di colpa del danneggiato - Necessità - Fattispecie.
In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ. sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto e arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato (Nell'affermare il suindicato principio, con riferimento a strada provinciale la cui banchina, invasa per un tratto dalla ruota di un autocarro, aveva ceduto al peso con conseguente ribaltamento del veicolo e morte del conducente, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva fatto discendere dalla mancanza di adeguata segnalazione la sussistenza di un'insidia e la responsabilità della Provincia per l'incidente accaduto, rigettando la censura dell'amministrazione ricorrente la quale, contestando la configurabilità dei ravvisati obblighi di segnalazione a suo carico, deduceva poter essere nella fattispecie la propria responsabilità affermata solamente all'esito della prova, da fornirsi per converso da parte dei danneggiati - nella specie, la moglie e i figli del defunto-, della esistenza nel caso di un'insidia o trabocchetto).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 14 marzo 2006 n. 5445

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