Civile

Danno biologico: Roma crea una tabella ad hoc per i congiunti di vittima di lesioni

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di Marco Rodolfi

In data 25 giugno 2019 il Tribunale di Roma ha reso nota una nuova relazione (n. prot. 9105) contenente l'aggiornamento 2019 alle nuove tabelle adottate il 28 dicembre 2018 per la valutazione e quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale.
Due le ragioni, secondo i Magistrati romani di questa nuova relazione:
In primo luogo la: «necessità di procedere all'adeguamento sulla base dell'incremento dell'indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per l'anno 2018, incremento pari all'1,1%,».
In secondo luogo, la necessità: «di continuare nell'opera di ricerca di criteri condivisi e predeterminati sulla base dei quali procedere alla liquidazione di ulteriori ipotesi di danno quale il danno riflesso subito dai congiunti per effetto delle lesioni con postumi permanenti riportati dai danneggiati».

Una versione sintetica - Il Tribunale di Roma aggiunge che: «per rendere più semplice cogliere le novità, si è scelto di non riproporre l'intero testo, ma solo le parti nelle quali siano state apportate variazioni o innovazioni».
In verità, a nostro avviso, si è voluto dare una veste più sintetica e più chiara della relazione accompagnatoria alle Tabelle.
A dicembre infatti abbiamo avuto una relazione accompagnatoria alle Tabelle di ben 62 pagine di nozioni spesso ripetute e anche in contrasto tra loro, difficile da seguire e divisa in ben 205 paragrafi.
La relazione attuale, invece, consta di 89 paragrafi condensati in una ventina di pagine.
Gli argomenti seguono un ordine logico e sono ben comprensibili (sono scomparsi ad esempio i riferimenti ai danni punitivi, al calcolo degli interessi e alla compensatio lucri cum damno).
Nella sostanza i magistrati capitolini ripropongono tutte le critiche già mosse alle Tabelle del Tribunale di Milano riportando quelle che, a loro dire, sarebbero le «persistenti ragioni a favore delle Tabelle del Tribunale di Roma» (capitoli da 11 a 40).

Le novità in dettaglio - Spiegano (nei capitoli da 41 a 55) le modalità con cui Roma liquida il danno non patrimoniale (nelle sue tre componenti: biologico, morale e personalizzazione), anche in questo caso riproponendo fedelmente quanto già scritto nella relazione del dicembre 2018.
Nei paragrafi 56-57 viene previsto un nuovo valore per il danno biologico da invalidità temporanea (attualizzato secondo gli indici ISTAT ad Euro 110.60).
Nei paragrafi 58-62 sono riportati nuovamente i criteri di calcolo del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (aumentando peraltro il valore punto base che è stato portato ad Euro 9.806,70).
Ai paragrafi da 63 a 74 vi è al contrario una vera e propria novità.
Il Tribunale di Roma ha infatti deciso di dotarsi di una tabella anche per la liquidazione del «danno riflesso dei congiunti di vittima di lesioni».
La tabella comprende: «tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr Cass. Sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11212; Cass.Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788)».
Il valore punto base per il calcolo di tale risarcimento per il 2019 è pari ad € 6.000 (max).
Questo punto, lo si ripete: «comprende le due diverse componenti del danno "morale" vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto, situazione che ha di recente ricevuto un esplicito riconoscimento normativo nella legislazione approvata per il cd "dopo di noi" contenuta nella legge 22 giugno 2016, n. 112), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto».
Si è quindi deciso di: «prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame, importo quantificato in euro 3.000 per il danno relativo all'aspetto interiore ed in un importo compreso tra i 2.000 ed i 3.000 euro in funzione della presenza di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro».
Sarebbe infatti "evidente" secondo i magistrati capitolini: «come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte».
Il range previsto per la individuazione del valore del punto è diretto, quindi, a consentire di tenere conto della situazione concreta verificatasi anche sulla base del risarcimento riconosciuto.
Il diritto alla seconda componente del punto, vale a dire quella connessa con lo sconvolgimento della vita connesso con la assistenza, peraltro, potrà essere riconosciuto: «solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato».
Di conseguenza, si afferma che: «in presenza di genitori ed altri figli saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire la assistenza in ragione della eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi».

Un calcolo che parte da alcuni parametri - Per arrivare a una corretta valutazione di tale voce risarcitoria, peraltro, è previsto un complesso meccanismo di calcolo, che tenga conto di una serie di parametri che conferiscono un punteggio numerico (in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale).
I parametri sono i seguenti: relazione di parentela con il danneggiato; numero dei soggetti e coefficienti connessi; età del danneggiato; età del parente da risarcire e percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Il calcolo vero e proprio dell'importo dovuto comporta, in sostanza: «la individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso come in precedenza individuato. Detto punteggio viene poi moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie, tenendo conto come si è detto, per la quota relativa al danno da alterazione delle relazioni di vita, del pregiudizio in concreto determinatosi anche alla luce dei risarcimenti riconosciuti e delle provvidenze pubbliche».
Una volta determinato il valore complessivo: «detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito».
Ovviamente: «nel caso di compresenza di genitori e fratelli di cui solo i primi abbiano al momento del fatto l'obbligo giuridico della assistenza, ai fratelli potrà essere riconosciuto la componente di risarcimento relativa al cd danno morale soggettivo mentre potrà essere riconosciuto il danno relazionale solo in presenza di una effettiva prova del fatto che si sia verificato un concreto sconvolgimento della loro vita di relazione».
La parte dedicata al danno riflesso si chiude con alcuni esempi per cercare di rendere "comprensibile" questo articolato meccanismo del calcolo.

La differenza con le Tabelle di Milano - Le Tabelle previste dal Tribunale di Milano, invece, prevedono molto più semplicemente (vedi anche Relazione alle ultime Tabelle del 14.03.2018), che: «Anche nell'ipotesi di grave lesione della salute del familiare l'Osservatorio ribadisce quanto già esposto dal 2004: la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorata dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità della alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni). La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione (dunque, la base di partenza è 0, ndr), pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede (ndr danno da morte) (da applicare all'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare) non essendo possibile ipotizzare un danno non patrimoniale medio».
Certo il ranges tra zero e valore massimo previsto per la perdita del rapporto parentale (331.920 Euro o 144.130 Euro) è elevato, ma le allegazioni e le prove portate dalle parti consentono una liquidazione del danno al caso concreto.
Fare il confronto con Roma è dunque molto arduo.
Prendendo l'esempio 1 (caso di due genitori di cinquanta anni entrambi il cui unico figlio di venti anni abbia subito un danno biologico permanente pari al 90% e in relazione al quale sia riconosciuto il diritto a una assistenza fissa nella misura corrispondente al salario di una badante per sette giorni lavorativi a settimana), Roma arriva ad un valore finale per entrambi i genitori di Euro 118.800,00.
Milano, lo si ripete, in questo caso può oscillare tra 0 e 331.920 Euro. Dipende dalle allegazioni e dalle prove (anche presuntive ovviamente) portate dai danneggiati in giudizio.
La stessa cosa la possiamo ribadire anche per le altre vicende menzionate nella relazione.
Nell'esempio 3, dove si parla del caso di un genitore di cinquanta anni il cui unico figlio di venti anni abbia subito un danno biologico permanente pari al 80% e in relazione al quale non sia riconosciuto il diritto a una assistenza fissa nella misura corrispondente al salario di una badante per sette giorni lavorativi a settimana, Roma arriva a determinare l'importo del danno riflesso in Euro 158.400,00, quando per Milano oscilla tra 0 e 331.920 Euro.
I paragrafi 75-78 e 79-89, infine, riportano pedissequamente i criteri di risarcimento del danno da cosiddetto premorienza ("morte per causa indipendente") e "catastrofale", già contenuti all'interno della relazione del dicembre 2018.

Osservazioni - In definitiva, Roma insiste nel ritenere superate le Tabelle Milanesi e ripropone il proprio impianto, comprensivo oggi anche del danno dei congiunti del macroleso.
Non possiamo che ribadire quanto già scritto a suo tempo sempre su «Guida al Diritto», e cioè che la diffusione di questa nuova tabella corre il rischio di aumentare non solo i costi, ma anche l'incertezza nel campo del risarcimento del danno non patrimoniale e di destabilizzare quell'uniformità di giudizio, data dall'assunzione delle Tabelle di Milano come parametro equitativo nazionale, a cui tutti gli operatori del diritto hanno fatto riferimento, in attesa dell'intervento del Legislatore.
Peraltro, non ci risulta che, a oggi, altri Tribunali abbiano deciso di seguire Roma su questo nuovo percorso liquidativo.

La relazione di accompagnamento

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