Danno da illecito, per il risarcimento della perdita subita il danneggiato non deve dimostrare di aver sostenuto spese
Responsabilità civile - Danno parentale - Danno da fatto illecito - Perdita subita - Valutazione
Il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo stesso e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio, in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati. Per ottenere il risarcimento della "perdita subita" ai sensi dell'art.1223 c.c. non occorre che il danneggiato si sia preventivamente attivato per ripianare detta perdita così da dimostrare di avere sostenuto le spese allo scopo necessarie, non sussistendo alcuna obbligazione in tal senso.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 18 gennaio 2023, n. 1386
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno emergente e lucro cessante - Locuzione "perdita subita" di cui all'art. 1223 cod. civ. - Portata - Riferimento ai soli esborsi o perdite già materialmente intervenuti - Esclusione - Obbligazione di effettuare l'esborso - Inclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza 10 novembre 2010 n. 22826
Danno da fatto illecito - Risarcimento dovuto indipendentemente dalle spese effettuate o da effettuare - Sussiste
In caso di danno patrimoniale da fatto illecito, il risarcimento per gli interventi emendativi o riparatori, strettamente necessari e indispensabili per il ripristino del bene leso, avendo la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, è dovuto indipendentemente dalle spese o esborsi materialmente effettuati o da poter effettuare.
• Corte di Cassazione, sez. II, civ., sentenza 5 luglio 2002 n. 9740
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