Responsabilità

Danno morale: la Cassazione mette in dubbio il criterio meneghino

La sentenza n, 25164 tenta una definitiva convergenza tra le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale di Milano e Roma

di Alberto Cisterna

La sentenza n. 25164/2020 della Cassazione rappresenta, in continuità invero con altre pronunce prese in esame dalla più accorta dottrina, l'occasione per tentare una definitiva convergenza tra le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale dei due più importanti tribunali italiani. Milano e Roma, come noto, hanno da molti anni approntato protocolli di liquidazione che – malgrado talune simmetrie – mantengono sensibili distanze sia quanto al loro metodo di approvazione (le prime derivano dall'attività di un Osservatorio interprofessionale, le seconde sono adottate dalla presidenza del Tribunale all'esito della procedura prevista dall'articolo 47-quater O.g.) sia in ordine ai principi generali che ispirano la composizione monetaria dei cc.dd. punti base.

La ricerca di una sintesi
La pronuncia della Cassazione, come detto, è solo l'ultima presa di posizione della giurisprudenza di legittimità che, dopo essere pervenuta all'affermazione che lo scostamento dai parametri tabellari milanesi poteva assurgere a vizio di violazione di legge della sentenza di merito (v. Cassazione 21.11.2017 n. 27562), ha più volte accorciato le distanze tra le due Tabelle riconoscendo loro la portata di consolidati criteri di liquidazione del danno non patrimoniale aventi pari dignità sul piano della determinazione equitativa del danno dinamico-relazionale e di quello morale soggettivo (Cassazione 14.11.2019 n.29495). In mezzo a questi due ben distinti orientamenti si colloca la posizione della Corte che ritiene derogabili i valori monetari espressi dalle Tabelle di Milano alla condizione che il giudice di merito introduca una motivazione rafforzata sul punto e solo per il caso di attribuzione di importi in peius per il danneggiato: «in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle» (Cassazione 6.5.2020 n. 8508).
Come si diceva la sentenza n. 25164/2020 compie probabilmente un passo ulteriore sulla via di una convergenza auspicabile dei due sistemi tabellari e di quelli "satellite" che si agglutinano intorno a questi nelle varie sedi giudiziarie d'Italia. Una decisione, questa, oggettivamente impellente e non ulteriormente rinviabile (sino all'eventuale approvazione delle Tabella unica nazionale di cui all'articolo 138 Codice assicurazioni), per evitare discrepanze applicative sul territorio nazionale e che la giurisprudenza di legittimità, occorre, riconoscere non può sospingere oltre se solo si consideri che il territorio dell'equità costituisce un giardino tendenzialmente proibito per la nomofilachia che non può spingersi sino a definire quale delle procedure tabellari sia più equa dell'altra.

La novella normativa del 2017
La chiave di volta della pronuncia sotto osservazione è rappresentato dal richiamo alla modifica che la legge 124/2017 ha portato alla struttura degli articoli 138 e 139 introducendo la nozione di «incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali» ai fini del protocollo di personalizzazione del danno non patrimoniale. Come noto proprio la modifica del 2017 ha, in vai generale, rappresentato il momento di maggiore fibrillazione dei criteri di calcolo posto a fondamento delle Tabelle di Milano. L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 124/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della Tabella per il calcolo del danno biologico, quelli per il calcolo del danno morale soggettivo e per la personalizzazione, salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, avendo comunque fissato la norma i criteri da utilizzare e la misura del danno morale da riconoscere in relazione a ciascun punto. Le Tabelle di Roma hanno considerato il nuovo rinvio ai criteri di cui all'articolo 138 – indipendentemente dal provvedimento governativo per la Tabella unica nazionale – come una conferma dell'indispensabile isolamento del danno morale soggettivo dal danno dinamico-relazionale (biologico), posto che la procedura di personalizzazione non può che riguardano questa seconda voce di danno non patrimoniale e non la prima, il cui calcolo deve essere operato a parte prendendo a parametro il danno biologico adeguatamente personalizzato (ove ne ricorrano i presupposti). La Cassazione aveva dato autorevole avallo a questa impostazione laddove aveva ritenuto che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre, come confermato dall'articolo 138, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto» (Cassazione sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469). Era apparso evidente che già la mera applicazione del canone analogico – specie in relazione ai casi per i quali può trovare applicazione la norma per effetto di un espresso richiamo di legge, ossia le macrolesioni permanenti - induca ad assegnare decisivo rilievo alla citata modifica dell'articolo 138.
Orbene, nella scia di questo primo indirizzo, la sentenza n. 25164/2020 h a censurato la decisione di merito che «ha liquidato il danno alla salute in base alle tabelle milanesi, che sono tuttavia fondate su un sistema che "incorpora" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, sì che la Corte territoriale ha finito per liquidare quest'ultimo due volte» con l'inevitabile duplicazione del medesimo danno all'esito della personalizzazione. Il percorso argomentativo della Corte di legittimità muove dal rilievo a) che «sia del tutto conforme a diritto … il principio secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi» (ossia, secondo il lessico precedente, il danno biologico); b) che ben ha agito il giudice del merito allorquando ha proceduto alla valutazione del danno morale in via autonoma e successivamente rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, considerato che solo tale personalizzazione è specificamente disciplinata in via normativa (articolo 138, n. 3 citato).
Quindi il cambio di passo in deciso favore per le Tabelle di Roma: «La correttezza della decisione è confermata dall'espresso e non equivoco contenuto del testo legislativo dianzi citato (articolo 138, punto 2 lettera a): «per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), da leggersi in combinato disposto con la successiva lettera e) del medesimo punto 2 («al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico [...] è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione»)». Nella novella del 2017 la Corte rinviene una «conferma normativa» del principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Le nuove procedure di liquidazione del danno
Da questi postulati - che mettono espressamente in discussione la legittimità di un protocollo di formazione del punto-base per il danno dinamico relazionale che possa inglobare una percentuale di danno morale soggettivo – discende un nuovo, chiaro catalogo delle procedure di liquidazione del danno.
Le scansioni sono minutamente previste dalla sentenza la quale stabilisce che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito deve: «1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato articolo 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni».
Un operazione di "smontaggio" delle Tabelle milanesi che, come si vede, è imposto dall'applicazione di un preciso disposto normativo (l'articolo 138 novellato) e che attinge al nocciolo duro delle diversità di impostazione dei criteri di liquidazione tabellare in uso presso le due sedi giudiziarie. Piuttosto che scomporre i dati tabellari e riaggregarli secondo l'indicazione della Corte sarebbe preferibile un approccio, a questo punto, unitario che – muovendo dalla sentenza in esame – conduca a una definita regolazione della materia su tutto il territorio nazionale, fintanto perduri il silenzio del legislatore.

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