Danno biologico: micropermanenti aggiornati all’inflazione i ristori di lieve entità
Il Decreto del ministero delle Imprese 18 luglio 2025, pubblicato sulla “Gazzetta” del 31 luglio, ha disposto che i nuovi valori si applicano a decorrere dal mese di aprile 2025. Resta aperta la questione dell’allineamento con la Tun nazionale
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato in data 18 luglio 2025 (pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 176 del 31 luglio 2025) l’aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
L’impianto normativo e l’aggiornamento annuale delle Micropermanenti
Il provvedimento – a cadenza annuale – si lega a quanto disposto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che disciplina il codice delle assicurazioni private e, nello specifico, a quanto disposto dall’art. 139, comma 5, del predetto codice, come novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente, fermo l’importo unitario di base, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT.
Alla luce dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2025, il decreto in analisi dispone per un adeguamento degli importi di cui al precedente decreto del 16 luglio 2024, applicando la maggiorazione del 1,7% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2025.
Il dato economico è dunque di importante rilievo stante per l’adeguamento della soglia economica risarcitoria all’indice inflattivo che determina la perdita di potere di acquisto, percepibile dal consumatore anche in caso di moneta di natura risarcitoria.
La ratio della legge e la regolazione dei parametri che disciplinano l’equo risarcimento del danno alla persona, secondo i dettami del Codice delle Assicurazioni, infatti, pongono il parametro della uguaglianza quale valore primario (oltre che di fondamento costituzionale ex art. 3 della Carta) per garantire che, a parità di menomazione biologica, il danneggiato debba ricevere lo stesso trattamento compensativo e risarcitorio, cosa che non avverrebbe nel caso in cui il dato tabellare non tenesse conto della perdita del potere di acquisto della moneta compensativa.
In sede giudiziaria, invece, il parametro para-normativo previsto dalle tabelle pretorie (oggi Milano e Roma su tutte) può essere aggiornato anche nel contesto decisorio rimesso al singolo magistrato che attinga al parametro economico, valorizzando gli aspetti che a diverso titolo incidono sul compenso finale: il pregiudizio biologico, quello morale, quello di personalizzazione esistenziale e, appunto, quello di potere di spendita della moneta utilizzata convenzionalmente quale meccanismo di compensatio.
Il contenuto del Decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy 18 luglio 2025
L’articolo 1 del Decreto 18 luglio 2025 dunque dispone che a decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi indicati nel comma 1 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private sono aggiornati nelle seguenti misure:
- 963,40 euro, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a (danno biologico) e
- 56,18 euro, per quanto riguarda l’importo relativo a ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
Questo atteso e ricorrente provvedimento normativo, come noto, attiene a una singola componente del ben più ampio sistema di risarcimento del danno alla persona che oggi si articola in principi assai consolidati nella magistratura ordinaria e di legittimità e che si riflettono nei parametri elaborati dai tribunali di Milano e di Roma, che si contendono, con alterne “fortune”, il primato fra i più diffusi sistemi di risarcimento equitativo delle lesioni del bene salute e del danno parentale.
La nuova Tun nazionale e l’evoluzione del sistema dei ristori
Tuttavia, l’odierno momento storico è caratterizzato dall’importante provvedimento che ha visto (dopo venti anni di attesa) la luce nei mesi scorsi, con la pubblicazione del decreto attuativo della tabella (omologa e complementare a quella oggi aggiornata) per le lesioni di non lieve entità, prevista e disciplinata dall’art. 138 del CAP (Dpr 12/2025).
Il quadro normativo del danno alla persona da lesione del bene salute, conseguente ad un incidente stradale o ad errore sanitario, può dirsi dunque finalmente completato oggi con la regolazione di tutti gli aspetti risarcitori che attengono tanto alle lesioni di lieve entità (e di cui ai parametri economici oggi aggiornati dal decreto qui in evidenza), quanto per le lesioni più gravi.
Restano aperti i temi, ora evidenti anche sul piano strettamente economico, del delta o “scalino” di valutazione delle tabelle fra lesioni di lieve e non lieve entità, se si pensa che il dato base di partenza per il valore 1% di danno biologico afferente alle lesioni lievi (art. 139 CAP) è appena stato portato ad € 963,40, mentre quello di base di calcolo delle lesioni gravi di cui alla nuova “TUN” (DPR 12/2025) parte dalla soglia ben maggiore di € 2.612,40 (valore ovviamente da moltiplicare per il grado percentuale di lesione e da ridurre in ragione del coefficiente demoltiplicatore dell’età della vittima al momento dell’illecito).
Si tratterà, semmai, di aggiornare anche quest’ultimo valore di base per il conteggio delle lesioni gravi al nuovo parametro inflattivo (1,7%), posto che lo stesso è parametrato (attraverso il coefficiente moltiplicatore previsto dal DPR 12/2025) al valore di cui all’art. 139 CAP appena aggiornato.