Penale

Daspo, non scatta il reato se la malattia non comunicata impedisce di recarsi in Questura

Va verificata l'eventuale forza maggiore perché non è reato in sé la mancata tempestiva informazione sullo stato di salute alla Polizia

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di Paola Rossi

La non tempestiva comunicazione alla Polizia dello stato di salute che impedisce di adempiere all'obbligo di presentazione in Questura imposto con Daspo non integra il reato ex articolo 6 della legge 401/1989, che è anzi escluso dall'accertamento della circostanza che la malattia abbia integrato la scriminante del caso fortuito o della forza maggiore. Non potevano perciò i giudici condannare il ricorrente per la mancata informazione o presentazione del certificato medico, poiché la condotta sanzionata penalmente è esclusivamente quella di non essersi presentati. Infatti, come dice la Cassazione con la sentenza n. 31178/2020, il giudice in caso di inadempimento all'obbligo di firma in Questura deve comunque valutare se lo stato di salute in sé - per quanto non comunicato tempestivamente alle forze di Polizia - abbia integrato o meno la scriminante del reato.

La scriminante - Il ricorrente, ora vittorioso in Cassazione, si era visto rigettare la richiesta di provare l'esimente attraverso l'acquisizione in giudizio del certificato medico. Rigetto ritenuto illegittimo dalla Cassazione penale, in quanto è proprio dall'acquisizione del certificato e dall'accertamento dello stato di salute che il giudice può ritenere integrato o meno il reato da parte di chi non si presenta per la firma in questura nelle giornate e nei tempi imposti dal Daspo.

L'abitualità - Sulla causa di non punibilità ex articolo 131 bis del Codice penale la Cassazione chiarisce, infine, che è errato non riconoscerla affermando l'abitualità della condotta per un solo altro episodio di violazione del Daspo (che nel caso concreto era stato riconosciuto di speciale tenuità). Come ribadisce la Cassazione l'abitualità che non consente il riconoscimento della causa di non punibilità è solo quella che si determina con l'essersi verificati almeno due altri episodi oltre alla condotta in contestazione.

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